COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 190/A MUSUMECI SANTO CARMELO (calciatore tesserato ASD LEONTINOI) appello personale avverso squalifica fino al 31.03.2017 – Gara Campionato SERIE D CALCIO A5. ASD LEONTINOI – HOLIMPIA del 19/03/2012 – C.U. Delegazione Siracusa n. 32 del 15.03.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 190/A MUSUMECI SANTO CARMELO (calciatore tesserato ASD LEONTINOI) appello personale avverso squalifica fino al 31.03.2017 - Gara Campionato SERIE D CALCIO A5. ASD LEONTINOI – HOLIMPIA del 19/03/2012 – C.U. Delegazione Siracusa n. 32 del 15.03.2012 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il calciatore Musumeci Santo Carmelo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Siracusa di cui in oggetto, chiedendo l’audizione. Regolarmente convocato il sig. Musumeci Santo Carmelo non si è presentato né ha provveduto a versare la relativa tassa reclamo. Il mancato adempimento in ordine al versamento della tassa reclamo determina l’improcedibilità del gravame. P.Q.M. Dichiara improcedibile l’appello proposto.
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