COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 195/A ASD SPORTING BATTIATI (CT) preannuncio reclamo – gara Promozione gir.C: Sporting Battiati / Real S. Venerina del 17/03/2012 – Comunicato Ufficiale 395 LND del 22/03/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 195/A ASD SPORTING BATTIATI (CT) preannuncio reclamo – gara Promozione gir.C: Sporting Battiati / Real S. Venerina del 17/03/2012 – Comunicato Ufficiale 395 LND del 22/03/2012 La società ASD Sporting Battiati ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), rileva tuttavia che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato. P.Q.M. In applicazione dell’art. 33 comma 8 CGS, dichiara inammissibile il preannunciato reclamo e dispone l’addebito, a carico della società ASD Sporting Battiati, della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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