COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.199/A ASD ATLETICO TAORMINA (ME) avverso la squalifica per quattro gare al calciatore sig. Siligato Giorgio – Gara Campionato 3° cat. Gir. “C” ASD Nike Giardini – ASD Atletico Taormina del 24/03/2012 – C.U. n.54 ME del 28/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.199/A
ASD ATLETICO TAORMINA (ME) avverso la squalifica per quattro gare al calciatore sig. Siligato Giorgio - Gara Campionato 3° cat. Gir. “C” ASD Nike Giardini – ASD Atletico Taormina del 24/03/2012 - C.U. n.54 ME del 28/03/2012.
Con tempestivo reclamo la società ASD Atletico Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore, nella sua qualità di capitano, si era semplicemente rivolto all’arbitro per chiedere delle spiegazioni in ordine ad una sua decisione, e che mai lo aveva spintonato.
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 il referto dell’arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.
Dalla lettura di detto referto si evince che il sig. Siligato Giorgio al 5’ del 2’ t. si avvicinava all’arbitro e lo spingeva con il corpo. Notificatagli l’espulsione, il predetto calciatore si rivolgeva nei suoi confronti pronunciando frasi ingiuriose.
In ragione di quanto sopra, l’appello non può trovare accoglimento poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore Siligato in ragione anche della sua funzione di capitano dell’Atletico Taormina.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.
Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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