COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 201/A ASD AITRAS CALCIO (Ag) avverso la squalifica dell’allenatore Milazzo Luigi fino al 31.1.2014, la squalifica dei calciatori Cascino Michele fino al 30.6.2013 e Guarneri Carmelo fino al 30.6.2012 – gara Campionato 3^ Categoria Gir. A Calamonaci – Aitras Calcio del 25.3.2012 – CU N. 41 AG del 28.3.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 201/A ASD AITRAS CALCIO (Ag) avverso la squalifica dell’allenatore Milazzo Luigi fino al 31.1.2014, la squalifica dei calciatori Cascino Michele fino al 30.6.2013 e Guarneri Carmelo fino al 30.6.2012 - gara Campionato 3^ Categoria Gir. A Calamonaci – Aitras Calcio del 25.3.2012 - CU N. 41 AG del 28.3.2012 Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Aitras Calcio, ha impugnato la decisione in oggetto ritenendo che la conduzione arbitrale non fosse stata operata con parzialità e buon senso, ed in particolare dichiarando che il direttore di gara aveva assunto un atteggiamento di superbia e protagonismo. La Commissione Disciplinare, esaminato il rapporto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e comma 2.1 CGS fa piena prova sia in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, ed in particolare dal sig. Luigi Milazzo che, seppure squalificato già fino al 27 Marzo 2012, a fine gara ha assunto gli atteggiamenti meglio descritti nel supplemento di gara. Tale comportamento, in relazione alla qualifica dello stesso, riveste particolare gravità per l’esempio che avrebbe dovuto dare ai propri calciatori. Anche i comportamenti tenuti dai calciatori Cascino e Guarneri sono descritti in maniera chiara e senza alcun dubbio: in particolare si pone l’attenzione sul fatto che il calciatore Cascino Michele era stato espulso nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo perché aveva messo le mani in faccia al direttore di gara al quale profferiva frasi ingiuriose e tali comportamenti venivano reiterati unitamente dall’altro calciatore Guarneri Carmelo a fine gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, senza entrare nella valutazione delle affermazioni contenute nelle difese della società appellante, anche in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del direttore di gara, e anche nella relazione dei Carabinieri della Stazione di Calamonaci pervenuta a questa Commissione, che non può avere alcuna valenza probatoria in questa sede, ritiene che le sanzioni siano rispondenti ai comportamenti posti in atto dai tesserati sanzionati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it