COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 141 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 53 del 29.03.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso la sanzione della squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore De Falco Jacopo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.58 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 141 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 53 del 29.03.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso la sanzione della squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore De Falco Jacopo. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 04 aprile 2012 l’A.S.D. Grassina, nella persona del Presidente – sig. Osvaldo Righi, impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il calciatore De Falco Jacopo con la squalifica per 4 gg. “per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandone il definitivo abbandono della gara”. La reclamante contesta la violenza del gesto posto in essere dal proprio tesserato, riconducendolo ad un mero scontro di giuoco, osservando che il calciatore De Falco ha cercato di divincolarsi dall’avversario colpendolo con una gomitata al volto, in maniera tale da non provocare alcun danno visibile e senza fuoriuscita di sangue. Precisa, inoltre, che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il calciatore, consapevole dell’errore commesso, ha abbandonato velocemente il campo senza protestare. Precisa, altresì, che il giocatore avversario coinvolto nello scontro con il De Falco è stato sostituito dal proprio allenatore per scelta tecnica e non per le conseguenze subite dal colpo ricevuto. Giudica, infine, oltremodo discutibili alcune considerazioni personali effettuate dal D.g. in ordine all’evento occorso, evidenziando alcune incongruenze tra quanto effettivamente verificatosi nel corso della partita e quanto oggetto di rapporto gara. La reclamante conclude il proprio ricorso formulando istanza di audizione e chiedendo, per i motivi di cui in narrativa, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore De Falco, allegando a supporto della richiesta dichiarazione della società Mercatale con la quale viene confermata la ricostruzione fattuale della ricorrente. All’udienza del 13 aprile 2012, previa rituale convocazione, è comparso il sig. Colucci Massimo, in rappresentanza della società, al quale è stata data lettura del supplemento di rapporto redatto dal D.g. su richiesta della Commissione Disciplinare. La società si è riportata ai motivi di reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione, tenendo a precisare, ancora una volta, che per l’accaduto non è stato neutralizzato un minuto di gara a fronte delle sostituzioni avvenute. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. In via preliminare occorre rilevare l’irritualità della produzione documentale allegata dalla reclamante al proprio ricorso, in quanto tesa a far dichiarare a terzi la verità dei fatti di causa. Sul punto la Commissione tiene a ribadire, ancora una volta, che le testimonianze sono ammesse sono nell’ambito di procedimenti per illecito sportivo. Pertanto, la dichiarazione della società Mercatale prodotta dalla ricorrente è da considerarsi irrilevante e viene espunta dal fascicolo ai fini del giudizio. Per quanto la ricostruzione fattuale operata dalla reclamante sia infondata, irrilevante (inutile appare il richiamo ai minuti di recupero) e smentita dai documenti versati in atti, gli elementi acquisiti con l’istruttoria di causa consentono di rivalutare la condotta del calciatore De Falco, non nel senso di escludere il carattere di violenza del gesto, la cui connotazione è oggettivamente desumibile sia dagli atti arbitrali che dal contenuto del reclamo, ma nel senso di derubricare il comportamento del calciatore da ‘condotta violenta di particolare gravità’ - ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. c), C.G.S. - a ‘condotta violenta’ di cui alla lett. b) art. 19, comma 4, C.G.S. L’arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto ha affermato che il giocatore del Mercatale colpito dal De Falco è stato sostituito poco dopo l’episodio in questione, riconoscendo di aver valutato erroneamente la suddetta circostanza, in quanto la sostituzione del giocatore non è avvenuta a causa del colpo ricevuto. Le precisazioni offerte dal D.g. in sede di supplemento di rapporto consentono quindi di poter rivalutare il comportamento del tesserato De Falco come sopra precisato, applicando la sanzione specifica prevista dalla normativa di riferimento che prevede, nell'ipotesi di condotta violenta, la squalifica minima di tre giornate. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Accoglie il ricorso proposto dall’A.S.D. Grassina, disponendo la riduzione della squalifica inflitta al calciatore De Falco Jacopo a tre giornate. - Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it