COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO – MONTEFRANCO DISPUTATA A FERENTILLO IL 19.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA FERENTILLO – MONTEFRANCO DISPUTATA A FERENTILLO IL
19.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.03.2012, PUBBLICATA IN
PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA
GARA;
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 12.04.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la SOC. ACD FERENTILLO, chiedendo la riduzione
della sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Per la
Società reclamante il sig. Claudio Bartolini su delega del Presidente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’istruttoria espletata ed in particolare dall’audizione del Direttore di gara è emerso che
per circa quaranta secondi la squadra del Ferentillo non ha schierato il numero minimo di
calciatori sotto-quota previsto dalle norme federali. Risulta infatti confermato che fra la
sostituzione del numero 9 (Tavoloni Marco anno 1991) e l’ingresso in campo dell’altro
sotto-quota numero 14 ( Arronenzi Joshua anno 1991) è trascorso il suddetto lasso di
tempo.
Alla luce della dettagliata ricostruzione effettuata dall’arbitro e, sostanzialmente, dalle
stesse dichiarazioni rese dalla Società reclamante, deve escludersi che il Direttore di gara
sia incorso in un errore tecnico.
Il reclamo proposto dalla ACD Ferentillo è dunque infondato: la richiesta di ripetizione della
gara deve essere pertanto disattesa con integrale conferma della delibera resa da G.S.
P.Q.M.
Delibera di respingere il reclamo.
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