COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI – PILA DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MONACELLI CORRADO FINO AL 31/03/2016;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI – PILA DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MONACELLI CORRADO FINO AL 31/03/2016; HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 12.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la ASD PILA, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione erano presenti l’arbitro della gara nonché l’assistente e la Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente dell’arbitro ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo riferito nel rapporto circa il comportamento posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Monacelli, precisando di non aver ritenuto necessario recarsi al Pronto Soccorso in quanto la lesione subita era di non rilevante entità. Anche il Direttore di gara ha confermato l’aggressione posta in essere dal Monacelli nei confronti dell’assistente ed il colpo inferto dal calciatore alla spalla dell’assistente stesso, precisando di aver potuto constatare all’interno dello spogliatoio alcuni graffi leggermente sanguinanti presenti alla base del collo dell’assistente medesimo. Ciò premesso, questa Commissione ritiene che l’atteggiamento assunto dal calciatore Monacelli nei confronti dell’assistente debba essere adeguatamente sanzionato, in quanto in palese violazione delle elementari regole di comportamento alla base non solo dell’ordinamento sportivo. Considerata peraltro l’assenza di significative lesioni subite dall’assistente in conseguenza dell’aggressione di cui sopra, si ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 31/03/2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: Riduce la sanzione inflitta dal G.S. al sig. Monacelli Corrado nella squalifica fino al 31/03/2015. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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