F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012 5) RICORSO DELL’A.C.D. BIBBIENA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DELLA RECLAMANTE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EMANUELE GIACCHERINI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 07/D del 15.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012
5) RICORSO DELL’A.C.D. BIBBIENA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DELLA RECLAMANTE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EMANUELE GIACCHERINI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 07/D del 15.9.2011)
Con ricorso in data 25.11.2011, la A.C.D. Bibbiena ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera di cui al Com. Uff. n. 7/D del 15.9.2011 con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa A.C.D. Bibbiena avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa al premio alla carriera ad essa dovuto con riferimento al calciatore Giaccherini Emanuele. Merita subito segnalare che, con la medesima delibera, la C.V.E. ha altresì rigettato l’ulteriore e riunito reclamo presentato dall’A.C. Cesena ai fini della decurtazione dal premio alla carriera liquidato dall’Ufficio Lavoro e Premi dell’importo di € 5.164,57 precedentemente pagato alla Bibbiena. Nessuna impugnazione risulta tuttavia proposta dinanzi a questa Corte da parte dell’A.C. Cesena. Lamenta la ricorrente A.C.D. Bibbiena che la C.V.E., così come l’Ufficio Lavoro e Premi, avrebbero erroneamente quantificato in € 54.000,00 con riferimento alle sole Stagioni Sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 il premio alla carriera dovuto dall’A.C. Cesena in relazione al debutto in Seria A del citato calciatore, avvenuto in data 28.8.2010 nel corso della gara Roma/Cesena, non ammettendo a riconoscimento, ai fini della corretta quantificazione del predetto premio, anche le Stagioni Sportive 1997/1998 e 1998/1999, per le quali altresì il calciatore sarebbe stato tesserato per la stessa Bibbiena (all’epoca Associazione Casentino Calcio) ed avrebbe offerto valida documentazione probatoria, tra cui dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore, idonea a dimostrare detto tesseramento anche per le stagioni in contestazione 1997/1998 e 1998/1999, in difetto della documentazione ufficiale pacificamente non disponibile, secondo quanto previsto dalla Circolare
L.N.D. n. 7/2007. Resiste al ricorso l’A.C. Cesena, rassegnando memoria in data 5.12.2011, con la quale ribadisce la correttezza della decisione impugnata della C.V.E., deduce l’inammissibilità della ulteriore produzione documentale offerta in questa sede dalla A.C.D. Bibbiena e chiede conseguentemente respingersi il reclamo e, in via subordinata ed in caso di suo accoglimento, operarsi la decurtazione dell’importo € 5.164,57 già pagato. Il reclamo dell’A.C.D. Bibbiena è fondato e merita, ad avviso di questa Corte, accoglimento, dal momento che risulta dalla stessa assolto, in termini da ritenersi sufficienti avuto riguardo alle circostanze date, l’onere di provare il tesseramento del calciatore Giaccherini anche per le stagioni 1997/1998 e 1998/1999. In particolare, merita giusta considerazione, ai fini che qui interessano, la Dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 15.11.2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/00, dal calciatore Giaccherini, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace da parte del pubblico ufficiale incaricato. Il Giaccherini ha invero dichiarato, ai fini specifici della corresponsione all’A.C.D. Bibbiena del premio alla carriera, di essere stato tesserato con l’Associazione Casentino Calcio (la cui denominazione è poi stata modificata, prima, in Associazione Calcio Bibbiena 2000 e, poi, in quella attuale) nella Stagione Sportiva 1997/1998 e 1998/1999, assumendosi le responsabilità di legge. Ritiene questa Corte particolarmente significativa detta dichiarazione in quanto resa dal calciatore, nonostante le conseguenze economiche negative da essa discendenti per l’A.C. Cesena, al momento in cui lo stesso risultava tesserato proprio per l’A.C. Cesena, società che lo ha fatto esordire in Serie A e presso la quale il Giaccherini peraltro è in forze sin dalla Stagione Sportiva 2002/2003. Detta dichiarazione, la cui sottoscrizione come detto è stata debitamente autenticata, è poi confortata ab origine da altra documentazione prodotta dal Bibbiena - ed arricchitasi anche in questa sede di ulteriori documenti, dai quali può tuttavia prescindersi - che, pur avendo efficacia indiziaria, consente di far ritenere sussistenti nella fattispecie plurimi e convergenti elementi di prova in ordine al tesseramento del Giaccherini presso la Associazione reclamante anche per le Stagioni Sportive 1997/1998 e 1998/1999. Né, per converso, appare condivisibile la motivazione addotta dalla decisione impugnata per escludere che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio sottoscritta dal Giaccherini possa essere sufficiente ai fini che qui interessano, posto che la prospettata fallacità del ricordo del dichiarante costituisce nella fattispecie ipotesi del tutto astratta in difetto di elementi che possano far ritenere obiettivamente il contrario. La domanda subordinata dell’A.C. Cesena di riduzione dell’importo richiesto dall’A.C.D. Bibbiena è infine inammissibile, non risultando dalla stessa proposto appello avverso la stessa decisione della C.V.E. impugnata dal Bibbiena che detta domanda dell’A.C. Cesena ha rigettato. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Bibbiena di Bibbiena (Arezzo), in riforma della delibera impugnata, determina in € 36.000,00 il premio alla carriera da corrispondersi dall’A.C. Cesena in favore della società A.C.D. Bibbiena. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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