F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012 6) RICORSO DEL SIG. URBINELLI FULVIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. URBINELLI WILLIAM IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIGNANO CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 22.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 18 Aprile 2012 6) RICORSO DEL SIG. URBINELLI FULVIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. URBINELLI WILLIAM IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIGNANO CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 22.11.2011) Con atto in data 17.12.2011 il signor Fulvio Urbinelli proponeva reclamo avverso la decisione di inammissibilità resa dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. 11/D in data 22.11.2011, comunicatogli in data 1.12.2011. Assumeva l’erroneità della decisione, che trovava il suo presupposto nella diversa data di spedizione del reclamo all’Organo di Giustizia Sportiva (3.9.2011) ed alla parte (13.11.2011), mentre il reclamo sarebbe stato spedito in pari data (13.9.2011) ad entrambi, come documentato dalle ricevute postali allegate. Controparte non ha notificato il proposto reclamo alla società San Giovanni in Marignano violando in tal maniera insanabilmente il principio del contraddittorio. La circostanza rende il reclamo inammissibile, precludendo l’esame del merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Fulvio Urbinelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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