F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 6. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI C.U. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI (ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.);- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GENNARO CASILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.) – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DI CUI ALL’ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO V) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4735/459 PF 11-12 SP/BLP DEL 24.1.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 6. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI C.U. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI (ALL’EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.);- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GENNARO CASILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.) - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DI CUI ALL’ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO V) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4735/459 PF 11-12 SP/BLP DEL 24.1.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012) La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, indicata in epigrafe, articolando due distinti motivi di censura. Anzitutto, la U.S. Foggia contesta, in radice, la stessa sussistenza degli illeciti addebitati alla società e ai suoi due dirigenti, legali rappresentanti. Al riguardo, l’interessata non pone in discussione la ricostruzione dei fatti formulata dalla Procura Federale all’atto del deferimento e poi recepita dalla delibera della C.D.N.. La ricorrente espone, infatti, che l’omessa comunicazione posta alla base della decisione sanzionatoria riguarda il mancato pagamento delle rate ENPALS scadute al 30.9.2011. Tali rate avrebbero dovuto essere versate nel corso del trimestre 1 luglio – 30 settembre, ma riguardano i contributi ENPALS dovuti in relazione ai compensi corrisposti per il periodo compreso tra i mesi di ottobre 2009 e maggio 2010, largamente antecedente il trimestre concluso il 30 settembre. A dire della reclamante, quindi, non sarebbe configurabile la violazione dell’art. 85 N.O.I.F. e dell’art. 10 C.G.S.: tali disposizioni sanzionano, unicamente, l’omissione dell’obbligo di effettuare le comunicazioni dei pagamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e per il fondo di fine carriera, “riguardanti gli emolumenti dovuti” nel solo trimestre scaduto il 30 settembre. La prescrizione non si estenderebbe, invece, alla comunicazione dei pagamenti dei contributi collegati a retribuzioni ed emolumenti dovuti per i periodi precedenti il trimestre 1 luglio – 30 settembre. Il motivo è privo di pregio. Le disposizioni richiamate dalla società reclamante fanno riferimento all’obbligo, gravante sulle società, di documentare alla Co.Vi.Soc, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro 45 giorni dalla chiusura del primo trimestre (30 settembre), “l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e fondo di fine carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”. La stessa norma precisa, ancora, che, “in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.Soc la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute”. L’art. 10, comma 3, secondo periodo, C.G.S., poi, prevede che “società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno più punti in classifica.” A dire della reclamante, le sanzioni non sarebbero applicabili nel caso di specie, perché la riscontrata omessa comunicazione riguarda adempimenti relativi ad un periodo largamente precedente la chiusura del trimestre concluso il 30.9.2011. La tesi difensiva esposta riceverebbe ulteriore conferma dalla circostanza che, invece, secondo lo stesso art. 85 N.O.I.F., gli obblighi di comunicazione relativi al secondo, al terzo e al quarto trimestre (scadenti, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno) sono riferiti, puntualmente, tanto agli emolumenti dovuti per ciascuno di tali trimestri, quanto “per quelli precedenti ove non assolti prima”. La differenza testuale evidenziata dalla reclamante dimostrerebbe la diversità degli obblighi di comunicazione concernenti il primo trimestre, rispetto a quelli relativi ai successivi tre trimestri. Nella prima ipotesi il dovere di comunicazione sarebbe temporalmente circoscritto, mentre negli altri tre casi il dovere riguarderebbe anche gli adempimenti relativi ai periodi precedenti. La prospettiva ermeneutica indicata dalla società non è persuasiva, perché sopravvaluta il dato letterale ed isolato della disposizione, trascurando di considerare il contesto sistematico in cui essa si colloca, insieme alla espressa previsione, contenuta nell’art. 85 N.O.I.F. del dovere di comunicare tempestivamente anche gli adempimenti degli obblighi relativi ai pagamenti rateali. È palese, infatti, che la disciplina positiva intenda affermare, in modo incondizionato, l’obbligo di comunicare sollecitamente l’avvenuto pagamento di tutti i debiti specificamente indicati dalla disposizione, in scadenza sino alla fine di ciascuno dei quattro trimestri considerati. Il dovere di effettuare la comunicazione riferita alla correttezza e puntualità dei pagamenti è scandito in quattro distinti momenti, allo scopo di garantire la ciclica e periodica verifica della situazione debitoria della società. I quattro momenti individuati dalla normativa corrispondono ai quattro trimestri in cui si suddivide ciascun esercizio annuale. Nella struttura logica della disposizione, il primo momento in cui opera l’obbligo di comunicazione è riferito al primo trimestre, in scadenza il 30 settembre. È palese che, nella configurazione astratta della disposizione, che considera il solo ciclo annuale in cui si susseguono i quattro periodi, il primo obbligo di comunicazione debba riguardare solo il primo trimestre. Alle tre successive scadenze trimestrali, però, l’obbligo di comunicazione deve comprendere anche i pagamenti relativi ai periodi precedenti, in base alla espressa indicazione legislativa, che fa riferimento al pagamento “non assolto prima”. La disposizione, quindi, pone in luce il carattere ciclico e periodico delle comunicazioni trimestrali, che va considerato non solo nella sua dimensione annuale, ma pure in quella concernente la successione tra due diversi esercizi finanziari. Ne deriva, quindi, che l’obbligo di comunicazione non può non riferirsi, sin dalla scadenza del primo trimestre, all’adempimento di tutte le obbligazioni giunte a scadenza fino alla data del 30 settembre. Sarebbe del tutto irragionevole un esito interpretativo che circoscrivesse l’obbligo di comunicazione degli adempimenti relativi ai crediti pregressi solo in relazione alla chiusura dei tre successivi trimestri. Pertanto, la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che l’obbligo di comunicazione riferito al primo trimestre comprende tutti i pagamenti concernenti le ritenute IRPEF, i contributi ENPALS e il Fondo Fine Carriera, da effettuarsi nel corso del trimestre in scadenza il 30 settembre. Va aggiunto, poi, che l’art. 85 N.O.I.F. impone comunque l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento delle rate scadute, ancorché riferite ad emolumenti dovuti per periodi precedenti. Nel caso di specie, è incontestato che la Società abbia omesso di comunicare il pagamento dei contributi ENPALS rateizzati e dovuti in epoca anteriore al 30 settembre. Con il secondo motivo di gravame, la società reclamante sostiene che il Dott. Casillo avrebbe dovuto essere comunque prosciolto dall’addebito, perché all’epoca dei fatti non era dotato di alcun potere rappresentativo della società, direttamente correlato alla effettuazione dei pagamenti rimasti inadempiuti. Anche questo motivo è destituito di pregio. L’illecito contestato al Casillo riguarda non già il mancato pagamento delle rate scadute dei contributi ENPALS, quanto, piuttosto, l’omissione delle prescritte comunicazioni. Tale attività forma oggetto specifico della procura speciale rilasciata dalla società, che menziona esplicitamente il potere di “effettuare comunicazioni inerenti i pagamenti, le ritenute e i contributi presso la Co.Vi.Soc: ed ogni altro atto collegato a tale attività”. Pertanto, deve essere confermato la responsabilità del procuratore speciale, derivante dal riscontrato inadempimento. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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