F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 7. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TABBIANI LUCA SEGUITO GARA GIACOMENSE/LECCO DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 7. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TABBIANI LUCA SEGUITO GARA GIACOMENSE/LECCO DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23.2.2012) La società Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tabbiani Luca, per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, seguito gara Giacomense/Lecco del 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23 febbraio 2012). Il ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore Tabbiani Luca ritenendo la sua condotta solo antisportiva e non violenta. A tal fine ricostruisce alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali. Il ricorrente chiede pertanto che la Corte, anche in relazione a precedenti fatti analoghi per i quali codesta Corte ha inflitto una sola giornata di squalifica, voglia ridurre la sanzione a carico del Tabbiani Luca. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, così come riportata negli atti ufficiali avendo valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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