COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, PERROTTA SALVATORE (presidente della società FC Frattaminorese – art. 1, comma 1, C.G.S.: SOCIETA’ F.C. FRATTAMINORESE – art. 4 commi 1 e 2, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, PERROTTA SALVATORE (presidente della società FC Frattaminorese – art. 1, comma 1, C.G.S.: SOCIETA’ F.C. FRATTAMINORESE – art. 4 commi 1 e 2, C.G.S. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 22.1.2008, prot. 2289/630, a carico del sig. Perrotta Salvatore, presidente della società Frattaminorese, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. ed a carico della società Frattaminorese, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.; premesso che all’udienza del 31 marzo 2008 le parti deferite, nonostante regolarmente convocate, non sono state presenti, questa C.D.T. ha preso atto delle conclusioni della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale avv. Cotugno Leonardo, che si sostanziano come appresso indicato: inibizione per il presidente, sig. Salvatore Perrotta, per anni tre; per la società Frattaminorese, ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento). Deve puntualizzarsi che la vicenda in esame trae origine da un esposto-denuncia prodotto dal presidente dell’A.S. Frattaminorese, sig. Antonio Caso, finalizzato all’accertamento della falsità di un verbale di assemblea, che sarebbe stato sottoscritto dal sig. Salvatore Perrotta, per l’appunto deferito. Acclarata l’effettiva falsità del verbale in argomento, sottoscritto, per sua stessa ammissione, dal già nominato sig. Salvatore Perrotta, questa C.D.T., valutata la particolare gravità della questione in esame, ritiene di dover irrogare sanzioni di severità corrispondente alla richiamata gravità. Tanto premesso, ritiene di commisurare le sanzioni, tenuto conto anche dell’attività svolta (Settore per l’attività giovanile e scolastica), al momento in cui si procede alla presente decisione, dalla società deferita, come segue: inibizione per anni uno a carico del sig. Perrotta Salvatore, nella sua qualità di presidente della società Frattaminorese; ammenda di euro 700,00=(settecento) a carico della società medesima. P.Q.M. DELIBERA di infliggere l’inibizione per anni uno a carico del sig. Perrotta Salvatore, presidente della società Frattaminorese; di sanzionare la società Frattaminorese con l’ammenda di euro 700,00(settecento).
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