COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 92/B Deferimento della Procura Federale a carico di: – Di Giovanni Salvatore, tesserato AIA; ai sensi dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 lett. O del CGS. – Leonardi Ernesto, calciatore della Atl. Misterbianco all’epoca dei fatti; ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS. – Ferro Giuseppe, dirigente della Atl. Misterbianco all’epoca dei fatti; ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF. – Di Mauro Nunzio, vice presidente della Atl. Misterbianco all’epoca dei fatti, Belluso Salvatore e Arena Fabio, non soci riconducibili alla Atl. Misterbianco; ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS anche in riferimento all’art. 61 comma 1 NOIF; – Romeo Matteo, calciatore della Soc. Catenanuova all’epoca dei fatti, Molino Carmelo, calciatore della Soc. Ragazzini Generali all’epoca dei fatti e Hanchi Amedeo, calciatore; ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS; – Le Societa A.S.D. Atl. Misterbianco, A.S.D. Catenanuova e A.S.D. Ragazzini Generali; ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati ¡V calciatori e dirigenti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.226 del 20.12.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n¢X 92/B Deferimento della Procura Federale a carico di: - Di Giovanni Salvatore, tesserato AIA; ai sensi dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 40 commi 1 e 3 lett. O del CGS. - Leonardi Ernesto, calciatore della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS. - Ferro Giuseppe, dirigente della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF. - Di Mauro Nunzio, vice presidente della Atl. Misterbianco all'epoca dei fatti, Belluso Salvatore e Arena Fabio, non soci riconducibili alla Atl. Misterbianco; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS anche in riferimento all'art. 61 comma 1 NOIF; - Romeo Matteo, calciatore della Soc. Catenanuova all'epoca dei fatti, Molino Carmelo, calciatore della Soc. Ragazzini Generali all'epoca dei fatti e Hanchi Amedeo, calciatore; ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS; - Le Societa A.S.D. Atl. Misterbianco, A.S.D. Catenanuova e A.S.D. Ragazzini Generali; ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati ¡V calciatori e dirigenti. La Procura Federale con nota prot. 2754/1654pf09-10/GT/dl ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati soggetti e le sopra indicate Societa, in quanto a vario titolo coinvolti tanto in una sostituzione di persona occorsa nella gara Atl. Belpassese ¡V Atl. Misterbianco del 10/04/2010 quanto nella partecipazione di non tesserati a numerose gare disputate dalla Atl. Misterbianco tra il 27/12/2009 e il 14/03/2010. Le parti deferite, convocate all'udienza dibattimentale, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico, fatta eccezione per il Di Giovanni Salvatore, tesserato AIA, che ha dedotto, con riferimento alla fattispecie addebitatagli, di avere raggiunto la certezza dell'avvenuta sostituzione di persona soltanto dopo avere spedito il referto di gara e di non avere tuttavia informato di cio gli organi federali perche non piu interpellato in merito. Di contro la Procura Federale, presente con il Sostituto Avv. Giulia Saitta, ritenendo responsabili tutte le parti deferite di quanto loro addebitato, ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: Due mesi di sospensione per il Di Giovanni Salvatore; Dieci mesi di squalifica per il Leonardi Ernesto; Dodici mesi di inibizione per il Ferro Giuseppe; Sei mesi di inibizione per Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio; Tre mesi di squalifica per Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Salvatore; £á 1.500,00 di ammenda per la A.S.D. Misterbianco; £á 500,00 di ammenda per la A.S.D. Catenanuova e la A.S.D. Ragazzini Generali. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Le conclusioni della Procura Federale meritano sostanziale accoglimento, apparendo le parti tutte deferite pienamente responsabili di quanto loro singolarmente addebitato. La documentazione prodotta in atti, il tenore delle dichiarazioni acquisite in fase istruttoria, alcune delle quali assertive di quanto contestato e le risultanze dibattimentali portano infatti a ritenere accaduti i fatti oggetto di indagine e consentono di delineare al meglio le singole responsabilita. Nel merito va rassegnato quanto segue. 1) Circa l'episodio della sostituzione di persona del calciatore Leonardi, iscritto in distinta sotto il falso nome di Aloschi Vincenzo, si puo rilevare che gli elementi raccolti, deposizioni comprese rese dinanzi all'inquirente, appaiano precisi e concordanti a dimostrare che alla gara Atl. Belpassese ¡V Atl. Misterbianco del 10/04/2010 fu proprio il Leonardi a scendere in campo sotto il falso nome di Aloschi Vincenzo, allo scopo di eludere il provvedimento di squalifica per una gara assunto a suo carico con il C.U. n¢X 44 del 01/04/2011 della Delegazione Provinciale di Catania. Peraltro il Leonardi in tale occasione ebbe a rendersi protagonista di comportamenti non regolamentari che assumevano rilevanza sul piano disciplinare, tant'e che gli e stata poi comminata, pur se sotto il nome di Aloschi Vincenzo, una sanzione di squalifica fino al 30/11/2010, confermata da questa Commissione Disciplinare Territoriale, ovviamente personalmente non scontata ma di cui si vuol tenere conto in questa sede. Cosi come devesi tenere conto ai fini sanzionatori del comportamento che lo stesso Leonardi ha infine tenuto dinanzi all'inquirente, rifiutandosi di firmare il verbale di audizione dopo avere ammesso l'addebito. Ovviamente ai fatti di cui sopra consegue la responsabilita del dirigente Ferro Giuseppe, che formo e sottoscrisse la distinta della gara in esame, quale dirigente accompagnatore, finalizzando l'intento dell'illegittima partecipazione alla gara del calciatore impedito da squalifica. A carico del direttore di gara Di Giovanni Salvatore emerge invece la circostanza di avere consentito al Leonardi la prosecuzione della gara, nonostante la riserva scritta presentata nell'intervallo dalla Soc. Belpassese, l'evidente alterazione del documento di identita e il rifiuto del Leonardi stesso di sottoporsi ad una piu attenta identificazione. Appare parzialmente condivisibile la giustificazione proposta in questa sede dal direttore di gara, circa una sua inerzia dovuta al non coinvolgimento da parte degli Organi federali dopo l'accaduto, rimanendo tuttavia suo preciso dovere di informarli comunque, non avendolo fatto prima e pur volendo considerare che solo in seguito egli aveva raggiunto la certezza di una avvenuta sostituzione di persona. 2) Quanto alla contestata partecipazione di non tesserati a n¢X 7 gare disputate dalla Atl. Misterbianco dal 27/12/2009 al 14/03/2010 (specificamente indicate nell'atto di deferimento) non si puo non rilevare come la fattispecie risulti pienamente acclarata all'esame documentale delle distinte allegate agli atti di ciascuna gara. Ne consegue evidente la responsabilita dei dirigenti succedutisi a firmare le distinte stesse asseverando una regolarita documentale inesistente (i Sigg. Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio) nonche la responsabilita dei calciatori Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Amedeo, che hanno prestato indebitamente la propria attivita pur non essendo all'epoca delle gare in esame tesserati per la Atl. Misterbianco. 3) Quanto alla responsabilita oggettiva della A.S.D. Misterbianco, per il fatto dei propri dirigenti e tesserati si ritiene che non possa essere applicata alcuna sanzione. Cio sotto due profili. Il primo profilo riguarda la circostanza che la societa sportiva risulta essere stata dichiarata decaduta dalla affiliazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b delle NOIF, circostanza questa che opera di diritto e non necessita di alcuna revoca da parte del Presidente Federale. Sotto altro profilo la societa sportiva non risulta perseguibile in quanto secondo la costante giurisprudenza elaborata dalla Corte Federale il momento determinante ai fini della verifica della competenza degli organi della giustizia sportiva non e costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti quanto dal momento in cui e avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento (continua la decisione della C.F.) costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. Cio posto rileva che il deferimento della Procura e del 04/11/2011, alla cui data la societa in questione era stata decaduta dalla affiliazione (30/06/2011). Quanto alla responsabilita oggettiva delle A.S.D. Catenanuova, per il fatto del calciatore Romeo Matteo e dell'A.S.D. Ragazzini Generali per il fatto del calciatore Molino Carmelo, le sanzioni procedono secondo le graduazioni specificate in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: 1) A carico del tesserato AIA Di Giovanni Salvatore la sanzione della sospensione per mesi uno; 2) A carico del calciatore Leonardi Ernesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2013; 3) A carico del dirigente Ferro Giuseppe la sanzione della inibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 punto 1 lettera h, C.G.S. per mesi sei; 4) A carico dei sigg. Di Mauro Nunzio, Belluso Salvatore e Arena Fabio la sanzione della inibizione per mesi tre; 5) A carico dei sigg. Romeo Matteo, Molino Carmelo e Hanchi Amedeo la sanzione della squalifica per mesi tre; 6) A carico delle A.S.D. Catenanuova e A.S.D. Ragazzini Generali la sanzione dell'ammenda di £á 300,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art. 35 c.4 punto 1 e 38 c.8 C.G.S.
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