CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Lodo Arbitrale del 16 giugno 2008 – Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl, contro Federazione Italiana Pallavolo e Callipo Sport Srl e Blu Volley Verona Ssdarl
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it - Lodo Arbitrale del 16 giugno 2008 – Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl, contro Federazione Italiana Pallavolo e Callipo Sport Srl e Blu Volley Verona Ssdarl IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Dario Buzzelli Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Domenico La Medica Arbitro Cons. Gaetano Caputi Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 16.6.2008 presso la sede dell’arbitrato in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0583 del 27.3.2008) promosso da: Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl (di seguito, per brevità, anche “Pallavolo Pineto”), con sede in Teramo alla Via C. Colombo n. 125, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Benigno D’Orazio che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. Silvia Chiappalupi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 attrice contro Federazione Italiana Pallavolo (di seguito, per brevità, anche “F.I.P.A.V.”), in persona del legale rappresentante in carica, Presidente Carlo Magri, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via A. Nibby n. 7 parte convenuta contro Callipo Sport Srl (di seguito, per brevità, anche “Callipo”), in persona del suo Presidente p.t., Sig. Filippo Callipo, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Crocetti Bernardi ed elettivamente domiciliata in Ravenna alla Via Antica Zecca n. 6 parte convenuta Blu Volley Verona Ssdarl (di seguito, per brevità, anche “Blu Volley”), con sede in Verona al Piazzale Atleti Azzurri d’Italia n. 1 in persona dell’Amministratore Unico Sig. Nereo Destri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Fanini e Massimo Diana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Vicenza al Viale Verdi n. 4 terza intervenuta ****** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. In data 28 ottobre 2007 veniva disputata la gara di campionato di Pallavolo serie A2 maschile Framasil Cucine Pineto – Tonno Callipo Vibo Valentia che si concludeva con il punteggio di 3-1 a favore della Pallavolo Pineto. Avverso tale risultato proponeva reclamo la Callipo assumendo che la squadra avversaria aveva schierato in campo l’atleta Alexey Sanko il cui nominativo non figurava sul Modulo CAMP3 consegnato agli arbitri prima dell’incontro, come invece imposto dal tassativo disposto dall’art. 21 Reg. Gare. Il Giudice Unico Federale con comunicato ufficiale n. 8 del 2.11.2007 accoglieva il ricorso deliberando di omologare la gara con il risultato di 3-0 (parziali: 25-0; 25-0; 25-0) a favore della ricorrente e di infliggere alla Pallavolo Pineto la multa di € 1.000,00. 2. Avverso tale decisione proponeva appello la Pallavolo Pineto rilevando, in via preliminare e pregiudiziale, la violazione del diritto di difesa e l’assoluta inadeguatezza degli accertamenti istruttori; e nel merito, la violazione della normativa sul tesseramento e sulla compilazione della distinta gara CAMP3 e l’inapplicabilità della sanzione di non omologazione della gara e della multa. Con decisione del 13 dicembre 2007 la Commissione di Appello Federale rigettava l’appello ritenendo legittima la decisione del primo giudice. Anche il ricorso proposto avverso quest’ultima decisione veniva rigettata dalla Corte Federale FIPAV con provvedimento del 7 febbraio 2008. 3. Con atto depositato in data 27.3.2008, la Pallavolo Pineto, all’esito infruttuoso della procedura di conciliazione preventivamente attivata, proponeva istanza di arbitrato chiedendo al Collegio adito: “a) annullarsi o dichiararsi nulla o revocarsi il provvedimento sanzionatorio da ultimo confermato con decisione della Corte Federale assunta in data 29.1.2008 e comunicato con C.U. N. 3 DEL 7.2.2008 e previo riesame della questione ordinarsi la restituzione del risultato acquisito sul campo nella partita di campionato di Pallavolo seria A2 Maschile disputatasi in data 28.10.2007 tra FRAMASIL CUCINE PINETO e TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA con restituzione dei punti in classifica, ovvero, qualora la restituzione per equivalenti fosse impossibile, condannare la FIPAV al risarcimento del danno per equivalenti in favore della Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. nella misura che il Collegio riterrà equa; b) condannare la FIPAV al risarcimento del danno derivante dall’ingiusto provvedimento di mancata omologa del risultato acquisito sul campo per le ragioni di cui in narrativa nella misura che il Collegio riterrà congrua ed equa; c) con le conseguenti determinazioni in ordine al rimborso delle spese sostenute per l’appello federale, per la fase conciliativa e di arbitrato davanti all’intestata Camera, comprese quelle di funzionamento del Collegio arbitrale, con la rifusione di spese e competenze di difesa”. A sostegno di tali richieste la Pallavolo Pineto esponeva che il giocatore Sanko era regolarmente tesserato e che erano state pienamente rispettate le previsioni del regolamento Gare, avendo essa allegato al CAMP3 l’autorizzazione provvisoria rilasciata per il predetto giocatore dall’Ufficio Tesseramento FIPAV, ed avendo poi aggiunto a mano, come previsto dalla circolare 29.8.2007 ed imposto dagli arbitri, il nome dell’atleta al predetto CAMP3. Osservava, inoltre, che il giocatore era stato autorizzato dagli arbitri a partecipare alla gara, sicchè tale comportamento avrebbe indotto la società istante, in assoluta buona fede, a fare affidamento nell’operato delle decisioni del direttore di gara. 4. Con memoria depositata in data 7.4.2008 si costituiva la F.I.P.A.V. eccependo in via preliminare: i) l’inammissibilità-improcedibilità del procedimento arbitrale per non arbitrabilità della controversia perché al di sotto della soglia di attenzione prevista per l’accesso alla procedura arbitrale; ii) la tardività dell’istanza arbitrale relativamente al sindacato di merito della decisione del Giudice Sportivo FIPAV che avrebbe dovuto essere sollecitato avendo riferimento alla pubblicazione della decisione della CAF; iii) l’inammissibilità di ogni domanda nuova rispetto a quella formulata nella fase conciliativa. Nel merito la F.I.P.A.V. osserva che l’istanza della Pallavolo Pineto sarebbe infondata dal momento che la norma regolamentare ritenuta violata non avrebbe come oggetto di tutela la regolarità della posizione di tesseramento dei componenti delle squadre ma porrebbe a carico di queste un adempimento di natura squisitamente formale, quello cioè di consegnare all’arbitro, almeno trenta minuti prima dell’inizio dell’incontro, l’elenco dei giocatori componenti la propria squadra. E poiché a tale adempimento la Pallavolo Pineto sarebbe venuta meno, correttamente le sarebbe stata applicata la sanzione prevista dalla stessa norma regolamentare che prevede che i giocatori non compresi nell’elenco non possano prendere parte alla gara. Chiedeva pertanto che le domande avanzate dalla Pallavolo Pineto fossero rigettate. Con memoria depositata in data 9.4.2008 si costituiva altresì la Callipo Sport s.r.l. sollevando le stese identiche eccezioni preliminari e di merito prospettate dalla F.I.P.A.V. con la precisazione che, per la denegata ipotesi di condanna della predetta F.I.P.A.V. al risarcimento dei danni, nessuna colpa avrebbe dovuto essere addebitata ad essa Callipo poiché tutte le decisioni sarebbero state prese dai giudici sportivi della stessa F.I.P.A.V. 5. In data 30 aprile 2008 la Blu Volley Verona S.s.d. a r.l. presentava istanza per essere autorizzata ad intervenire nel procedimento arbitrale assumendo di avere un interesse individuale e diretto nella controversia poiché essa, già ammessa a partecipare alla fase di conciliazione, militava (con la denominazione dello Sponsor Marmi Lanza Verona) nello stesso campionato di pallavolo A2 e dall’eventuale accoglimento delle domande avanzate dalla Pallavolo Pineto avrebbe tratto un indubbio vantaggio portandosi ad un solo punto di distacco dalla prima in classifica. 6. All’udienza del 5 maggio 2008, il Collegio arbitrale, visto l’art. 10.8 del Regolamento della Camera, autorizzava l’intervento della Blu Volley e ne dava comunicazioni alle parti presenti, dando altresì disposizioni per l’eventuale deposito di comparsa di costituzione. Nel termine fissato la società terza intervenuta depositava memoria di costituzione con la quale, tra l’altro, chiedeva al Collegio arbitrale: “in via principale, di annullare, dichiarare nullo o revocare tutti i provvedimenti sanzionatori disposti nei confronti della Pallavolo Pineto S.r.l., da ultimo confermati con la decisione della Corte Federale, pubblicata sul C.U. del 7 febbraio 2008, ordinando il ripristino dell’originario risultato acquisito sul campo della partita, da omologarsi in detto senso, con modifica della classifica del Campionato di Serie A2, tenuto conto di tali intervenute variazioni;in subordine: qualora la restituzione, come sopra indicata, fosse ritenuta impossibile, condannare la FIPAV al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi in favore della Blu Volley S.r.l., quantificati nella somma dimostrata nel corso del procedimento e che sarà ritenuta di giustizia, congrua ed equa; in entrambi i casi sopra indicati, condannare la FIPAV al risarcimento dei danni patiti da Blu Volley Verona s.s.d. a r.l., derivanti dall’ingiusto provvedimento di mancata omologa del risultato acquisito sul campo per le ragioni esposte in narrativa, quantificati nella somma dimostrata nel corso del procedimento e che sarà ritenuta di giustizia, congrua ed equa”. Alla successiva udienza del 26.5.2008, esperito invano il tentativo di conciliazione ed acquisita su richiesta del difensore della F.I.P.A.V. la classifica aggiornata alla 15^ giornata di ritorno del campionato A2 stagione sportiva 2007/2008, veniva fissato al 4 giugno termine per il deposito di memorie illustrative e al 12 giugno termine per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE I I.1. Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute F.I.P.A.V. e Callipo. Con una prima eccezione viene rilevata l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’istanza arbitrale poiché relativa ad una controversia in relazione alla quale sarebbe stata irrogata una sconfitta in una singola partita e un’ammenda pecuniaria di € 1.000,00, e in base all’art. 4 del Regolamento della Camera non sarebbero arbitrabili le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari inferiori a centoventi giorni ovvero sanzioni per violazione delle norme antidoping. L’eccezione non è fondata e deve essere pertanto rigettata. Occorre premettere che, secondo il Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport, la procedura arbitrale può essere instaurata “alternativamente: quando sia prevista, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale; quando sia stata sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati; quando vi sia comunque tra le parti una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del CONI o di una Federazione sportiva nazionale” (art. 8, comma 1). Ciò premesso, va osservato che la previsione contenuta nel comma 3 dello stesso art. 8 del Regolamento della Camera, a tenore della quale “L’arbitrato (…) non può essere instaurato per le controversie di cui all’art. 4 comma 4, del Regolamento” quelle, cioè, aventi ad oggetto sanzioni disciplinari inferiori a 120 giorni ovvero sanzioni per violazione delle norme antidoping, non può che riguardare quelle (sole) controversie che, per l’appunto, hanno ad oggetto sanzioni disciplinari inferiori a 120 giorni e sanzioni per la violazione delle norme antidoping. E poiché quelle oggetto della presente controversia sono indubbiamente diverse da tali ultime tipologie di sanzioni, esse rientrano nel novero delle controversie sicuramente arbitrabili. Tale conclusione risulta confermata dal chiaro disposto del regolamento Giurisdizionale della F.I.P.A.V., ove all’art. 64 è statuito che “1) le controversie che contrappongono la F.I.P.A.V. a soggetti affiliati o tesserati devono obbligatoriamente essere sottoposte al tentativo di conciliazione avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i gradi di giurisdizione interna alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping. 2) In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie di cui al comma che precede possono essere devolute, su istanza della F.I.P.A.V. ovvero del soggetto affiliato o tesserato, al procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. I procedimenti sono disciplinati dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.” I.2. Con altra eccezione preliminare le parti convenute evidenziano la tardività dell’istanza di arbitrato con riferimento al merito della controversia. E ciò poiché la Pallavolo Pineto, invece di intraprendere, all’esito della decisione della Commissione di Appello Federale, la procedura arbitrale, si sarebbe rivolta alla Corte Federale proponendo un’impugnazione di ampio respiro, con la conseguenza che i termini di attivazione del presente procedimento risulterebbero rispettati unicamente per le questioni sottoposte al giudizio della Corte Federale e non invece per quelle rimesse alla cognizione della predetta Commissione di Appello Federale. Anche tale eccezione si rivela priva di pregio e deve essere quindi rigettata. Ed invero, secondo il richiamato disposto dell’art. 64 del Regolamento Giurisdizionale, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso “a condizione che siano previamente esauriti i gradi di giurisdizione interna alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. Dal che risulta evidente che, contrariamente a quanto assumono i convenuti, il ricorso alla Corte Federale e, dunque, l’esaurimento dei gradi di giurisdizione interna alla Federazione, lungi dal rappresentare una scelta liberamente effettuata dalla società istante, costituisce una condizione necessaria per l’attivazione del procedimento arbitrale. Né pare proponibile nel caso di specie la scissione – prospettata dalla Federazione convenuta – tra giudizio sul fatto e giudizio di legittimità. Le doglianze dell’odierno istante involgono infatti profili di interpretazione dei regolamenti federali che sono stati rappresentati nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte Federale. Tale giudizio si poneva effettivamente come ultimo grado della giustizia federale interna e il suo esaurimento era presupposto indefettibile per l’instaurazione del presente arbitrato. I.3. Con una terza eccezione le parti convenute deducono l’inammissibilità delle domande arbitrali formulate dalla Pallavolo Pineto per essere queste in parte diverse da quelle prospettate in fase di conciliazione. Più precisamente mentre quest’ultime sarebbero state “incentrate intorno alla domanda di revoca della sanzione della sconfitta della gara del 28.10.2007 e di quella pecuniaria di € 1.000,00 di multa e domanda risarcitoria per equivalenti nella somma che il costituendo Collegio riterrà equa”, con l’istanza arbitrale si sarebbero introdotte le nuove domande di “restituzione del risultato acquisito sul campo … e di restituzione dei punti in classifica”. Anche quest’ultima eccezione si rivela, a giudizio del Collegio, infondata. Come questa Camera ha più volte avuto modo di rilevare, mentre l’istanza di conciliazione deve contenere solo una “breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile” (art. 5, comma 6, del Regolamento della Camera), l’istanza di arbitrato deve contenere invece “l’esposizione dei fatti e delle pretese, l’eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno dell’istanza ed ogni documento ritenuto utile” (art. 9, comma 1, lett. e) e f) del Regolamento della Camera) (Cfr. Lodo Avella c/F.I.G.C. del 27.4.2007; Lodo Nolè c/ACI del 26.10.2004). E ben ammissibile, dunque, un’istanza di conciliazione contenente una descrizione breve e sommaria dei fatti e delle pretese a cui faccia poi seguito una istanza di arbitrato che contenga una precisa e puntuale esposizione dei fatti e delle pretese con specifica indicazione del petitum e della causa petendi. Nella fattispecie in esame, inoltre, a giudizio del Collegio, nelle istanze in atti non si rinvengono a ben vedere quelle diversità di pretese che le parti convenute pure hanno ritenuto di dover evidenziare. L’eccezione da esse sollevata deve essere pertanto rigettata. I.4. Con la memoria depositata in data 4.6.2008 la convenuta Callipo ha eccepito il difetto di interesse della Blu Volley, in quanto un diverso esito della gara in questione non avrebbe potuto mutare la sua posizione in classifica. Con la memoria di replica del 12.6.2008 la Callipo ribadiva l’eccezione, osservando che “la Blu Volley è stata ripescata in serie A1” e la Pallavolo Pineto “addirittura partecipa al campionato di serie A1, avendo rilevato i diritti sportivi della squadra di Milano”. L’eccezione non ha pregio. Innanzitutto con riguardo alla sussistenza dell’interesse ad intervenire da parte della Blu Volley, già giudicata positivamente dal Collegio all’udienza del 5.5.2008 in sede di autorizzazione all’intervento, va osservato che tale valutazione deve essere effettuata alla luce delle pretese azionate dall’interveniente al momento della presentazione dell’istanza ex art. 10, comma 7 del Regolamento della Camera. A tale stregua non vi può essere dubbio sul fatto che la Blu Volley abbia un interesse individuale e diretto al mutamento del risultato della gara tra la Pallavolo Pineto e la Callipo, interesse consistente nell’ottenimento di vantaggi di classifica (al tempo non ancora definitivamente formata), o nel risarcimento dei danni conseguenti al mancato ottenimento di tali vantaggi. La sussistenza, valutata in astratto, di tale interesse è sufficiente a far ritenere ammissibile l’intervento. Quanto alla posizione della Pallavolo Pineto è sufficiente osservare come quest’ultima non ha agito per un interesse meramente collegato alla posizione in classifica, ma piuttosto per la determinazione del risultato di una singola gara. L’interesse ad ottenere il riconoscimento della vittoria conquistata sul campo e l’interesse a vedersi restituita la somma erogata a titolo di sanzione sono sufficienti a sorreggere, sotto il profilo della valutazione ex art. 100 c.p.c., l’ammissibilità della istanza arbitrale. II II.1. Venendo al merito delle pretese avanzate dalla società istante, la questione posta all’attenzione del Collegio consiste nel valutare se l’impiego, nelle circostanze segnalate, da parte della Pallavolo Pineto del giocatore Alexey Sanko nella partita disputata con la Callipo Sport, integri o meno la violazione dell’art. 21 del Regolamento Gare. I fatti che vengono in rilievo nella presente controversia sono pacifici tra le parti e possono così riassumersi nel loro svolgimento cronologico. Nei giorni immediatamente precedenti la gara in questione la Pallavolo Pineto ha ottenuto l’autorizzazione provvisoria al tesseramento dell’atleta di nazionalità russa Alexey Sanko. Nelle fasi precedenti lo svolgimento della gara veniva consegnata la distinta di gara (CAMP3) con l’allegata autorizzazione provvisoria del predetto atleta di cui veniva prodotto anche il documento di riconoscimento. Nella successiva fase di riconoscimento (svoltosi circa mezz’ora prima della gara) gli arbitri evidenziavano la mancanza nel CAMP3 del nominativo dell’atleta Sanko. La Pallavolo Pineto faceva presente che era stata allegata l’autorizzazione provvisoria. A seguito del diniego opposto, in una prima fase, dai direttori di gara veniva contattato telefonicamente il responsabile dell’Ufficio Tesseramento FIPAV che interloquiva con il delegato tecnico presente alla gara. Dopo un consulto tra arbitri e delegato tecnico, la società istante veniva invitata ad aggiungere a penna ed in stampatello il nome dell’atleta Sanko nel predetto CAMP3. Ciò avveniva circa 20 minuti prima della gara. Dopo qualche minuto il direttore sportivo della Vibo Valentia preannunciava reclamo. La gara si disputava regolarmente e terminava con il punteggio di 3-1 a favore del Pineto. Alla luce delle richiamate, obiettive, emergenze ritiene il Collegio che le pretese della società istante siano fondate, nei termini di seguito indicati. Premesso che è dato incontestato lo stato di tesserato dell’atleta in questione al momento dello svolgimento della gara, va osservato che le disposizioni contenute nell’art. 21 del Regolamento Gare — che prevede che “l’elenco dei componenti la squadra, completato con l’indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all’arbitro almeno trenta minuti prima dell’inizio dell’incontro per esser trascritto sul referto di gara” (comma 1) e che “i giocatori non compresi nell’elenco non possono prendere parte alla gara” (comma 2) — vanno integrate con la circolare emanata dall’Ufficio Campionati della F.I.P.AV. in data 29.8.2007. Tale circolare è stata emanata dalla F.I.P.AV. all’inizio del campionato con il dichiarato fine di indicare alle società partecipanti i documenti “che le società dovranno presentare agli arbitri prima delle gare ufficiali”. Essa, con specifico riferimento all’elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3), chiarisce, tra l’altro, che: “Da questa stagione, le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere obbligatoriamente redatto direttamente dal tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”. Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line incorreranno in una sanzione pecunaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in difetto. Per i tesserati che compaiono sull’elenco CAMP 3 tramite il Tesseramento on-line non deve essere presentato alcun altro documento a parte ovviamente il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione. Per gli atleti stranieri nei campionati di serie A1 e A2 (che potranno essere aggiunti a mano sul CAMP 3) resta confermata la presentazione obbligatoria dell’autorizzazione provvisoria rilasciata dall’Ufficio tesseramento F.IP.AV.. Gli arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione del campo, ecc.)”. A giudizio del Collegio ciò che è accaduto nella fattispecie in esame è in linea con le richiamate disposizioni regolamentari: poiché dalla distinta di gare emessa in formato elettronico non risultava presente l’atleta tesserato Sanko, la Pallavolo Pineto allegava al CAMP3 la relativa autorizzazione provvisoria. Dopodichè, a seguito di invito degli arbitri, ed in ossequio alla previsione contenuta nella richiamata circolare, la società aggiungeva a mano il nome dell’atleta al CAMP3. La condotta della società istante, che consegnava la distinta di gara generata elettronicamente senza l’indicazione del nominativo dell’atleta straniero Sanko e depositava in allegato ad essa l’autorizzazione provvisoria rilasciata dall’Ufficio tesseramento, non dà luogo alla violazione della richiamata norma dell’art. 21 Reg. gare poiché non ne contraddice né la lettera né lo spirito. La ratio di tale norma, come fatto palese dal suo inequivoco contenuto letterale, che espressamente finalizza la consegna dell’elenco dei giocatori alla trascrizione di essi sul referto di gara (“…per essere trascritto sul referto di gara”), è infatti quella di consentire prima dell’inizio della gara la verifica dei giocatori schierati in campo e la trascrizione sul referto di gara. Adempimenti, questi, che nella fattispecie in esame sono stati regolarmente effettuati nei venti minuti antecedenti l’inizio della partita. Alla conclusione appena indicata si giunge peraltro sulla base della valutazione della condotta tenuta nell’occasione dagli arbitri e dal delegato tecnico, i quali, come dianzi ricordato, contattavano telefonicamente il responsabile dell’Ufficio Tesseramenti e suggerivano di aggiungere a mano il nome dell’atleta nel richiamato modulo, consentendo poi il regolare svolgimento dell’incontro con la partecipazione del Sanko. Condotta, questa, alla quale non può che attribuirsi il dovuto rilievo anche sulla scorta della precisazione, contenuta nella richiamata circolare F.I.P.A.V. del 29.8.2007, che assegna agli arbitri il compito di provvedere al controllo dell’elenco dei giocatori e al riconoscimento dei tesserati. Il provvedimento di mancata omologa del risultato e le successive sanzioni irrogate alla società istante devono quindi essere annullate. Ne consegue che il risultato della gara per cui è causa deve essere ricondotto a quello emerso sul campo e che alla società istante devono essere riconosciuti, nella classifica ormai definitiva del campionato, i tre punti conseguiti con la vittoria. All’annullamento del provvedimento di mancata omologa consegue l’annullamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 inflitta alla Pallavolo Pineto. II.2. Non hanno fondamento invece, a giudizio del Collegio, le domande risarcitorie formulate tanto dalla Pallavolo Pineto che dalla Blu Volley. Quanto alla domanda di risarcimento per equivalenti, avanzata da entrambe le società, essa deve ritenersi assorbita dall’accoglimento della domanda principale, atteso che l’annullamento dei provvedimenti impugnati reintegra pienamente in forma specifica la situazione giuridica delle istanti. Per quanto attiene invece alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’ingiustizia del provvedimento adottato dalla Federazione, non vi è prova che esso abbia prodotto, con efficacia causale determinante, un calo del rendimento sportivo dei giocatori della Pallavolo Pineto. Risulta anzi, dai dati relativi all’andamento della predetta compagine nel campionato per come anche riportati nella memoria del 4.6.2008 della Callipo, che la Pallavolo Pineto, alla quarta giornata di campionato, aveva solo tre punti in classifica, mentre ha chiuso il girone di andata con undici punti. Non vi è quindi evidenza del calo di rendimento lamentato dall’istante. Anche la domanda risarcitoria avanzata dalla Blu Volley e fondata sugli effetti psicologici del provvedimento impugnato, non può trovare accoglimento. Non può infatti essere riconosciuta con la necessaria certezza un’efficacia causale della posizione in classifica rispetto alla carica agonistica e al morale dei giocatori. Gli alterni risultati delle ultime giornate di gara della Blu Volley non sono idonei a suffragare, con la necessaria univocità, l’assunto della predetta società: la concreta possibilità di scavalcare la prima in classifica avrebbe dovuto incoraggiare i giocatori ad esprimere il miglior gioco, e il fatto che ciò non sia avvenuto non appare riconducibile al distacco (colmabile) in classifica, quanto piuttosto ad altri fattori (condizione fisica, dimissioni dell’allenatore, etc.). III.3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, dichiara ammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l.; dichiara ammissibile l’istanza di intervento svolta dalla Blu Volley Verona s.s.d. a r.l. in riforma della decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallavolo di cui al C.U. n. 3 del 7.2.2008, annulla il provvedimento del Giudice Unico Federale di cui al C.U. n. 8 del 2.11.2007 e tutte le sanzioni in esso comminate. Ordina alla stessa Federazione il mutamento della classifica finale con attribuzione alla Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. dei tre punti derivanti dalla vittoria nella gara del 28.10.2007 e sottrazione dei medesimi punti alla Callipo Sport S.r.l. rigetta le domande risarcitorie proposte dalla Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e dalla Blu Volley Verona s.s.d. a r.l. dichiara la Federazione Italiana Pallavolo e la Callipo Sport S.r.l. tenute, in solido tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; dichiara la Federazione Italiana Pallavolo e la Callipo Sport S.r.l. tenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali nei confronti della Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e della Blu Volley Verona s.s.d. a r.l., liquidate nella misura di € 1.200,00 per ciascuna delle parti, oltre accessori di legge, IVA e CAP. manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 16.6.2008.