CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Maurizio Zampetti e Foligno Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Maurizio Zampetti e Foligno Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Enrico De Giovanni – Presidente
Avv. Guido Cecinelli - Arbitro
Avv. Aurelio Vessichelli – Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n. 2742 del 05/12/2011 –
561 promosso da:
Maurizio Zampetti e la soc. Foligno Calcio s.r.l. in persona del Direttore Generale, dr. Giuseppe Diotallevi, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Bordonaro -ricorrenticontro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, alla Via G. Allegri, 14, in persona del suo presidente pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli -resistente-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza di arbitrato il sig. Maurizio Zampetti e la soc. Foligno Calcio s.r.l. chiedevano al TNAS , in riforma del provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Federale con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 17 CDN del 15/9/2011:
a) il proscioglimento del sig. Zampetti dagli addebiti allo stesso contestati dalla Procura Federale nel deferimento 16/09/2011 per non aver provveduto alla scadenza (in data 16/05/2011) all’ attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dei propri tesserati riguardanti il trimestre gennaio, febbraio e marzo 2011, e quindi l'annullamento della sanzione dell'inibizione di mesi 4;
b) l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica assegnata per responsabilità diretta e/o oggettiva al Foligno Calcio per non aver provveduto alla terza scadenza (in data 16/05/2011) al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il primo trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre dell'anno 2010 e l' irrogazione quindi al Foligno, in conseguenza del deferimento n. 362/1850, di un solo punto di penalizzazione in classifica.
Gli istanti riservavano ulteriori argomentazioni all'atto della pubblicazione delle motivazioni della decisione.
Si costituiva ex art. 12 codice TNAS la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo che l'istanza fosse dichiarata inammissibile o rigettata poiché infondata, svolgendo talune deduzioni e riservando anch'essa ulteriori difese al momento del deposito delle motivazioni.
Fissata una prima udienza il Collegio, nel frattempo regolarmente formatosi, accoglieva con ordinanza 6 febbraio 2012 l'istanza delle parti volta a differire a momento successivo al deposito delle ricordate motivazioni l'udienza medesima (che veniva quindi fissata al 12 marzo 2012), assegnando alle parti termini per proporre motivi aggiunti e svolgere repliche alla luce delle depositate motivazioni.
Le parti provvedevano in tal senso e in data 12 marzo 2012 si teneva pertanto la prima udienza durante la quale, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, le parti concordemente chiedevano di anticipare la discussione, che si svolgeva immediatamente; il Collegio si riservava di decidere, trattenendo la causa in decisione.
Le argomentazioni delle parti vengono riportate nel prosieguo del presente lodo, con riferimento alle diverse domande proposte.
Tanto premesso il Collegio osserva e statuisce quanto segue.
MOTIVI
1) Gli istanti Maurizio Zampetti e Foligno Calcio s.r.l. eccepiscono, in via "preliminare e/o preliminare e assorbente" la nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale poiché il procedimento, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario, è poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato, avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini.
Tale circostanza, sempre secondo gli istanti, avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa , avendo avuto la parte solo il ristretto lasso di tempo di ore per elaborare i propri atti defensionali.
La F.I.G.C. chiede il rigetto dell'eccezione per le numerose ragioni illustrate nelle memorie versate in atti.
Il Collegio ritiene che l'eccezione debba essere disattesa.
Gli odierni istanti, infatti, hanno comunque esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado, cosicché in virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa, non vi è ragione di ritenere lesi diritti di difesa che si sono efficacemente dispiegati e di dichiarare la nullità del procedimento.
A ciò sia aggiunga che l'eccezione in esame, a giudizio del Collegio, va sussunta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta, come avrebbe dovuto, dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli odierni istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo.
Peraltro l'eccezione risulta proposta tardivamente anche dinanzi al TNAS, poiché formulata solo in sede di memoria e non di proposizione dell'istanza di arbitrato.
2) Respinta l'eccezione preliminare si può ora passare all'esame delle questioni di merito.
Gli istanti chiedono che venga annullata la sanzione consistente in 1 punto di penalizzazione, inflitta in seconde cure dalla Corte Federale, nonché la sanzione dell'inibizione per 4 mesi irrogata al sig. Zampetti; si esaminano partitamente le due questioni.
2.a) In merito alla richiesta di annullamento della sanzione di un punto di penalizzazione, di cui la FIGC chiede il rigetto, gli istanti ritengono che in virtù degli artt. 10, comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non possa irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata.
Invocano a tal fine i precedenti del TNAS rinvenibili nei lodi emessi in data 1 luglio 2011 nei procc. n.1212/ 11 ( Salernitana Calcio/ FIGC) e 1213/11 (Cosenza Calcio/ FIGC), trascrivendone ampi stralci, in particolare laddove i lodi affermano che, in presenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del trimestre di riferimento, è preclusa l'applicazione di ulteriore e autonoma sanzione nei trimestri successivi poiché in tal senso milita il tenore testuale delle norme di cui IV paragrafo del citato art. 85 , lett. C delle NOIF relative al mancato pagamento degli emolumenti ( ove è previsto l'obbligo per le società di dimostrare il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti fino alla chiusura del predetto trimestre) e quelle del V paragrafo, relative al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, ove non compare la parola "tutti"; inoltre i lodi sottolineavano la diversa ratio delle due disposizioni, proprio perché riferite a pagamenti aventi diverso oggetto.
Il Collegio condivide le conclusioni delle decisioni testé citate: perviene a siffatta conclusione ritenendo, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla ratio legis: conforta, in tal senso, il costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di applicazione dei criteri di cui all’art. 12 delle preleggi: si veda, ex multis, C.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001: “ Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare”.
Invero il tenore testuale dell'art. 85 , lett. C delle NOIF in esame, nel testo all’epoca vigente, laddove utilizzava nel IV paragrafo la parola "tutti" esclusivamente riferendosi la mancato pagamento degli emolumenti e successivamente, nel V paragrafo, non riproponeva analoga previsione con riferimento al mancato pagamento dei contributi, appare di chiara e univoca lettura: va interpretato, alla luce delle regole ermeneutiche di cui all’art. 12 delle preleggi , nel senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, cioè secondo la sua oggettiva formulazione; nel caso di specie va quindi ritenuta la non sanzionabilità del mancato pagamento dei contributi nel trimestre successivo a quello della violazione, in assenza di specifica previsione, presente invece con riferimento al mancato pagamento degli emolumenti, e ciò anche in applicazione del brocardo “ ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
La chiarezza della norma, dunque , esime da ulteriori approfondimenti circa le finalità sottese alle disposizioni di cui ai paragrafi IV e V dell’art. 85 in esame, giacché i poteri sanzionatori da esse conferiti alla Federazione appaiono, secondo il Collegio, sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti , retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti.; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie.
Ciò posto non vi è dubbio, tuttavia, che al fine di confermare la fondatezza delle suesposte considerazioni vada approfondita la problematica scaturente dall'intervenuta modifica dell'art. 85 in esame, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, verificatasi temporalmente a seguito della pubblicazione dei citati lodi del luglio 2011.
L'attuale testo dell'art.85 è infatti diverso dal precedente, essendo stato completamente riformulato; si pone il problema di comprendere se l'intervento del " legislatore sportivo " abbia una valenza interpretativa, come sostenuto dalla Federazione, cosicché dovrebbe ritenersi che anche il previgente testo dovesse intendersi nel senso che era dovuto il pagamento dei contributi anche per il periodo pregresso (come ora senza dubbio statuito dal nuovo testo), o se esso abbia un valore innovativo dell'ordinamento sportivo, cosicché debba ritenersi che la precedente formulazione della norma, applicabile nel presente caso, non sia vincolata sotto il profilo interpretativo e applicativo dal nuovo intervento del legislatore.
Il Collegio ritiene che la disposizione costituisca una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non possa essere sussunta nella categoria delle norme interpretative per una molteplicità di ragioni, non potendosi condividere le pur apprezzabili e approfondite argomentazioni della Federazione.
Infatti, se da un lato è vero che lo stesso legislatore sportivo afferma che l'intervento ha natura interpretativa, è però anche vero che, proprio alla luce della prevalenza, statuita nelle preleggi, di un criterio oggettivo rispetto a quello soggettivo , è necessario valutare l'effettivo impatto dell'innovazione normativa sull'ordinamento pregresso al fine di valutare la natura innovativa o interpretativa della nuova disposizione.
Siffatta operazione, a giudizio del Collegio, va effettuata garantendo innanzi tutto (ma non solo, come oltre si dirà) la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; in altrui termini, qualora la nuova norma introduca una lettura della pregressa disposizione che il tesserato, in buona fede, non avrebbe potuto percepire come corretta interpretazione, ebbene in tal caso la nuova disposizione, essendo idonea a modificare la percezione della regolazione all'epoca vigente svolta secondo buona fede e ragionevolezza, non può che valere per il futuro, non potendo spiegare effetti negativi sul tesserato medesimo in relazione all'attività pregressa.
Applicando i suesposti principi al caso di specie si ricorda innanzi tutto che, come si è già sopra segnalato, il Collegio condivide la posizione espressa dal TNAS nei lodi resi nei procc. n.1212/ 11 (Salernitana Calcio/ FIGC) e 1213/11 (Cosenza calcio / FIGC); la norma pregressa, interpretata secondo buone fede e ragionevolezza, non prevedeva la sanzionabilità del mancato pagamento dei contributi nel trimestre successivo; non è possibile, ora per allora, statuire che quella norma andava altrimenti interpretata e che, quindi, chi la violò merita una sanzione, vulnerando così l’affidamento in buona fede fatto dal tesserato al tenore testuale della disposizione e, in ultima analisi, il concetto stesso di certezza del diritto.
Anzi, l'intervento del legislatore dopo l'emissione dei ricordati lodi dimostra proprio che la norma pregressa, se interpretata secondo apparenza e buona fede, poteva dar luogo a ben diverse letture rispetto a quella (con ogni evidenza) soggettivamente propria del legislatore sportivo.
Né appare utile, nella presente fattispecie, invocare i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e richiamati dalla Federazione con pur approfondite e acute argomentazioni nelle proprie difese orali.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto che si possa parlare di norme interpretative (e dunque efficaci ex tunc circa l'applicazione della norma interpretata) qualora sulla disposizione originaria sussistesse un'oggettiva incertezza interpretativa.
Siffatto criterio di massima è certamente condivisibile, ma non appare applicabile nel caso di specie, innanzi tutto perché , pur essendo effettivamente sorte alcune incertezze sull'effettivo significato dell'originaria disposizione, tuttavia siffatte incertezze non apparivano giustificate dal tenore letterale dell'art. 85, come esattamente già ritenuto dai lodi TNAS sopra citati; e ciò determina la necessità di assicurare la dovuta tutela a chi abbia fatto affidamento sull'interpretazione nettamente più plausibile.
In secondo luogo va osservato che le incertezze interpretative segnalate dalla Federazione erano rinvenibili solo nell'ambito degli organi della giustizia federale, la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dal TNAS, ma non si sono mai manifestati da parte degli organi arbitrali e di giustizia del CONI ( Alta Corte e TNAS).
In terzo luogo va osservato che la tutela della buona fede appare tanto più doverosa laddove essa sia riferibile all'inflizione di una sanzione; in altri termini alle norme sanzionatorie non può che applicarsi il principio di tassatività e di stretta interpretazione cosicché accedere ad un'interpretazione oggettivamente dubbia ed estremamente estensiva del precetto contravverrebbe ai predetti principi generali dell'ordinamento.
Ancora, va doverosamente effettuato un richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea in tema di norme interpretative; la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti ritenuto la contrarietà con l'art. 6 del CEDU (Carta Europea dei diritti dell'Uomo) delle norme interpretative emanate dagli Stati membri nel corso di un giudizio ove si faccia questione dell'applicazione della norma interpretata ( e ciò sia che gli Stati stessi siano parti in giudizio, sia che ciò non si verifichi); si ritiene opportuno trascrivere, al riguardo, una significativa parte della motivazione del Provvedimento del 07/06/2011 , Seconda Sezione, Caso: Agrati e altri contro Italia, Numero del Ricorso: 43549/08 6107/09 5087/09: “ Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo Stato italiano ha violato l’art. 6 par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi di cui era parte.”. Ancora nel recentissimo Provvedimento del 14/02/2012 Seconda Sezione ,Caso: Arras ed altri contro Italia, Numero del Ricorso: 17972/07:”La Corte ha ripetutamente dichiarato che benché non sia impedito alla legislazione di regolamentare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti che derivano da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’articolo 6 precludono, tranne che per impellenti ragioni di interesse pubblico, l’interferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia”.
Secondo la Corte Europea, dunque, l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo, nonché quello della certezza del diritto; a maggior ragione, l'interpretazione in proprio favore della disposizione in discussione ad opera della parte (pubblica) in giudizio, altera la par condicio dei soggetti processuali e lede i ricordati diritti; siffatta situazione viene plasticamente descritta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo come " principio della parità delle armi"nel giudizio.
Applicando il medesimo principio al caso di specie deve osservarsi che la Federazione, nel corso del presente giudizio, ha modificato la vigente normativa, riformulandola in modo conforme ai propri interessi, senza che vi fossero impellenti motivi di ordine generale, e ora invoca proprio tale riformulazione, definendola quale interpretativa, al fine di ottenere l'esito a sé favorevole del giudizio ; come ben si vede si tratta di una fattispecie pienamente riconducibile alla problematica più volte esaminata in sede europea e dunque i principi affermati nella citata giurisprudenza devono condurre a ritenere che, ove la nuova norma fosse considerata da questo Collegio come interpretativa, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi enunciati dalla Corte europea e quindi con il CEDU.
Anche per tale ragione va dunque esclusa la portata interpretativa dell'intervento del legislatore sportivo e, adottando una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi di diritto comunitario, ne va affermata la natura modificatrice e innovativa della disposizione pregressa.
Ulteriori considerazioni in favore della natura da ultimo ricordata del nuovo articolo derivano dalla circostanza che la disposizione è stata interamente riformulata, con l'introduzione di ampie parti del tutto nuove, anche se parzialmente analoghe , dal punto di vista precettivo sostanziale, al pregresso art.85.
Non vi è dubbio che anche questa caratteristica innovativa della recente disposizione, che ha integralmente sostituito la previgente, deponga nel senso della funzione innovatrice dell'intervento del legislatore sportivo; è appena il caso di osservare che dalla nuova formulazione potrebbero scaturire future letture diverse da quelle della passata disposizione, proprio in ragione della diversità lessicale e persino strutturale della nuova norma rispetto alla vecchia.
A nulla rileva l'affermazione, di cui alle premesse del provvedimento federale, secondo cui l'intervento avrebbe carattere di chiarimento considerato il sorgere di contrasti interpretativi; e ciò sia perché , sempre in virtù dei canoni ermeneutici delle preleggi, ciò che rileva in modo preminente è l'oggettivo significato delle parole e non l'intenzione soggettiva del legislatore (sulla prevalenza del criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo della volontà del legislatore si veda, oltre la decisione sopra citata, si veda più di recente C.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24630 del 03/12/2010: “ in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva,”può farsi “ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis"”), ma anche perché , alla luce di quanto finora ritenuto, siffatta affermazione, ove ritenuta giuridicamente rilevante ai fini dell'interpretazione della norma , risulterebbe illegittima quanto meno per sviamento di potere e violazione dei principi generali del diritto statale e comunitario sopra esposti.
Dunque, ritenuta la natura innovativa dell'art.85 nell'attuale formulazione e condivisa l'interpretazione dell'originaria disposizione secondo cui, in caso di mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e in presenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del trimestre di riferimento, è preclusa l'applicazione di ulteriore e autonoma sanzione nei trimestri successivi, il Collegio accoglie la domanda degli istanti volta ad annullare la penalizzazione di un punto inflitta al Foligno calcio.
2b) Circa la seconda richiesta, intesa ad ottenere la revoca della sanzione dell'inibizione di mesi 4 inflitta al sig. Zampetti per non aver provveduto alla scadenza (in data 16/05/2011) all’attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dei propri tesserati riguardanti il trimestre gennaio , febbraio e marzo 2011, richiesta che la Federazione contesta e di cui chiede il rigetto con ampie argomentazioni, si osserva quanto segue.
Va innanzi tutto segnalato che la decisione gravata ha omesso di pronunciarsi sull’impugnazione incidentale formulata al riguardo dal sig. Zampetti; siffatta circostanza, tuttavia, non sembra configurare un errore revocatorio, o comunque tale da rendere necessario il ricorso allo strumento revocatorio, come osservato dubitativamente dalla Federazione, e ben può trovare esame nelle presente sede arbitrale.
Né può ritenersi che il ricordato gravame incidentale fosse tardivo, stante la repentinità e imprevedibilità del sopra rammentato cambio di rito nella fase di appello, peraltro richiesta dalla Procura federale, e la tempestività della proposizione dell’appello incidentale alla luce del rito ordinario originariamente intrapreso, sui cui termini la parte faceva affidamento con diligente buona fede .
Ciò premesso, il problema si pone nello stabilire se il sig. Zampetti, in costanza di pregressa sospensione, fosse o meno tenuto all'adempimento risultato omesso, fermo che per tale inadempimento è stato sanzionato anche il sig. Sfasciotti, a cui all'epoca erano trasferite le relative funzioni.
Il Collegio ritiene che, in costanza di inibizione, gli oneri previsti dall'art. 85 in esame non possano essere adempiuti dall’inibito e siano trasferiti in capo al facente funzioni, e che pertanto gli eventuali inadempimenti siano imputabili solo a tale soggetto.
In tal senso depone, sempre a giudizio del Collegio, l'art. 19 , lett. h del GCS ,che, nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC....e a rappresentare le società nell’ambito federale” , affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere , nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società”.
Ritiene il Collegio che debba essere salvaguardata la natura rigorosa della sanzione e che il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione debba, appunto, comprendere “ogni” attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa, come quella prevista dall’art. 85, lett. c, par. V delle NOIF e sanzionato in relazione all’art. 10. c. 2 del CGS e all’art.90, comma 2, del NOIF: in sostanza la previsione di cui al testè ricordato comma 8 ha ad oggetto lo svolgimento di attività meramente interne e prive di riflessi verso la FIGC e dunque il sig. Zampetti non era tenuta all’ attestazione de qua.
Risulta pertanto meritevole di accoglimento anche la domanda del sig. Zampetti intesa ad ottenere la revoca della sanzione dell'inibizione di mesi 4.
3.Per le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale, alla luce della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata domanda, si dispone di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di due terzi le spese per assistenza difensiva delle parti istanti, compensandole per un terzo ; e di porre a carico delle parti nella misura di un terzo in solido sugli istanti e di due terzi sulla Federazione, con il vincolo di solidarietà fra tutti, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che, alla luce dell’impegno profuso, liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, e i diritti amministrativi.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. respinge l’eccezione di nullità formulata dagli istanti e dichiara la legittimità del provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Federale con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 17 CDN del 15/9/2011, e in riforma del medesimo:
2. accoglie l’istanza di arbitrato presentata dal sig. Maurizio Zampetti e dalla soc. Foligno Calcio s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce ad 1 (uno) punto la penalizzazione in classifica del Foligno Calcio;
3. accoglie l’istanza di arbitrato presentata dal sig. Maurizio Zampetti e dalla soc. Foligno Calcio s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, revoca la sanzione dell'inibizione di mesi 4 inflitta al sig. Zampetti ;
4. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di due terzi le spese per assistenza difensiva delle parti istanti, quantificandole in euro 2.000,00 (duemila) , compensandole per un terzo ;
5. pone a carico delle parti – sig. Maurizio Zampetti e la soc. Foligno Calcio s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – nella misura di un terzo in solido sui primi due e di due terzi sulla Federazione, con il vincolo di solidarietà fra tutti, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori;
6. pone a carico delle parti – sig. Maurizio Zampetti e la soc. Foligno Calcio s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – nella misura di un terzo in solido sui primi due e di due terzi sulla Federazione, con il vincolo di solidarietà fra tutti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
7. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 16 aprile 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Enrico De Giovanni – Presidente
F.to Guido Cecinelli – Arbitro
F.to Aurelio Vessichelli – Arbitro