CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 aprile 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 aprile 2012 promosso da: A.S.G. Nocerina Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Arbitro Unico, Avv. Marcello de Luca Tamajo, in data 19 aprile 2012, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma ha deliberato il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: A.S.G. NOCERINA s.r.l., in persona dell’amministratore unico, sig. Alfonso Faiella, rapp.ta e difesa dall’avv. Gaetano Aita ed elettivamente dom.ta presso lo studio di questi in Eboli alla via Leonardo da Vinci n. 27 -ricorrente contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma alla via Panama n. 58 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato dell’1.12.2011, prot. n. 2730, la società Nocerina ha dedotto che: - il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B le aveva comminato la sanzione dell’ammenda di €. 25.000,00 con diffida; - questa sanzione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Federale che, con il Comunicato Ufficiale n. 91 del 18.11.2011, ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione di primo grado. Ciò premesso, la A.S.G. Nocerina s.r.l. ha chiesto l’annullamento della sanzione ad essa irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa. Con memoria del 20.12.2011, prot. n. 2932, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del TNAS, trattandosi di controversia non deferibile in arbitrato, ed ha comunque integralmente contestato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso. Successivamente, allorché la Corte di Giustizia Federale ha reso note le motivazioni del provvedimento impugnato con l’istanza arbitrale, la società Nocerina, con atto dell’11.2.2012, prot. n. 0373, ad integrazione della detta istanza, ha presentato dei “motivi aggiunti”. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria dell’1.3.2012, prot. n. 0529, ha integrato le proprie difese, replicando ai motivi aggiunti. In data 9.3.2012 si è tenuta la prima udienza all’esito della quale l’Arbitro Unico – dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed accolto la richiesta delle parti di anticipare la discussione – si è riservato per la decisione. MOTIVI L’istanza di arbitrato è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. 1. Preliminarmente è necessario risolvere la questione se la presente controversia può essere sottoposta oppure no al giudizio arbitrale. Quale che sia la fonte normativa cui fare riferimento (lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio o quello del C.O.N.I.), la risposta a tale quesito non può che essere la stessa, vale a dire che la presenta controversia rientra nella competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Ed infatti: - lo Statuto della F.I.G.C., con una previsione (art. 30, 3° comma, secondo periodo) che è espressione tipica dell’autonomia di ciascun ordinamento federale, fissa l’oggetto ed i limiti della clausola compromissoria, stabilendo: “Non sono soggette alla cognizione . . . del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori; d) la squalifica del campo”. Tale norma, nell’individuare le controversie che restano sottratte alla competenza arbitrale, fa una precisa scelta, escludendo, in sostanza, le vertenze di “minore importanza”, tra le quali vi sono anche quelle aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni solo pecuniarie di importo inferiore ad €. 50.000,00. Orbene, poiché nella fattispecie in esame si discetta dell’irrogazione della sanzione pecuniaria (ammenda di €. 25.000,00) unitamente alla diffida, è di tutta evidenza che la controversia de qua non può essere annoverata tra quelle di cui al citato art. 30, con la conseguenza che essa rientra pienamente nella competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. L’ammenda con diffida, infatti, è una tipologia di sanzione a sé stante che ha una propria, ben definita autonomia, non potendo considerarsi la diffida un mero accessorio dell’ammenda: in altri termini, la diffida non costituisce un elemento sanzionatorio, per così dire, “aggravante” da aggiungere all’ammenda, ma rappresenta piuttosto un quid pluris che finisce col modificare la sanzione dell’ammenda, trasformandola, oggettivamente, in una differente misura afflittiva da considerare come un unicum indistinto. A conferma di tale impostazione depone pure la norma ( art. 18) del Codice di Giustizia Sportiva che, nell’elencare alle lettere dalla a) alla n) tutte le sanzioni a carico delle società, distingue nettamente l’ammenda [lettera b)] dall’ammenda con diffida [lettera c)], ponendole su due piani diversi e sancendone così la differenza non solo sotto il profilo quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo. Tutto questo vuol dire quindi che la controversia de qua può essere delibata e trattata nella sua interezza (esame, cioè, della legittimità e della congruità della sanzione dell’“ammenda con diffida” comminata alla società ricorrente) e non, come pretenderebbe la F.I.G.C., limitatamente alla diffida, ritenendo quest’ultima un elemento “staccabile” da analizzare separatamente dall’ammenda, la cui valutazione sarebbe invece preclusa dalla sua entità, inferiore ai 50.000,00 euro; - lo Statuto del C.O.N.I. (art. 12 ter) esclude la possibilità di ricorrere al T.N.A.S. per le controversie in materia di doping nonché per quelle “che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni (oppure) a 10.000 euro di multa o ammenda”. Anche in questo caso, dunque, la ratio va individuata nell’esigenza di evitare che siano portate innanzi alla cognizione dell’organo arbitrale le questioni di scarsa rilevanza tra le quali non rientra certamente la controversia oggetto del presente giudizio vertente, lo si ripete, sull’applicazione della sanzione dell’ammenda con diffida, ammenda che è di gran lunga superiore al limite dei 10.000,00 euro. 2. Risolta positivamente la questione della competenza del T.N.A.S., occorre adesso esaminare il merito della vicenda. 2.1. Alcuni tifosi della società ricorrente, durante la partita Verona/Nocerina, disputatasi il 21.10.2011 allo stadio Bentegodi, si sono resi protagonisti di una serie di comportamenti illeciti consistiti nell’aver rotto le mattonelle, nell’aver divelto i servizi sanitari ed i sediolini di plastica del settore loro riservato e nell’aver lanciato tutti i predetti oggetti e varie bottiglie di vetro all’indirizzo dei sostenitori della squadra di casa, ferendo così al setto nasale un tifoso del Verona. Alla fine della partita, inoltre, hanno dato fuoco al materiale plastico che si trovava all’interno del loro settore. Pertanto alla Nocerina s.r.l., nell’ambito dei giudizi domestici, è stata inflitta la sanzione dell’ammenda (€. 25.000,00) con diffida. 2.2. A ben guardare, però, a fronte delle predette condotte, pur gravi, la sanzione comminata appare sproporzionata con riguardo alla sola entità della pena pecuniaria: la diffida infatti - costituendo una sorta di “monito” per il futuro per far sì che il soggetto sanzionato si attivi, nei limiti del possibile e più di quanto non abbia già fatto, al fine di evitare il ripetersi di simili odiosi comportamenti – ha una efficacia deterrente così importante da non poter essere posta neppure in discussione. Per i fatti sopra descritti il quantum dell’ammenda, trattandosi di una società di serie B, è fissato tra un minimo di €. 6.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00. Orbene, nella decisione dei giudici federali non è riscontrabile un adeguato iter motivazionale dal quale arguire le ragioni che li hanno indotti a quantificare in 25.000,00 euro l’ammenda da applicare alla società ricorrente; in altri termini, non vengono esplicitati congruamente (in realtà, non sono indicati affatto) i motivi di siffatta scelta, con la conseguente, oggettiva, impossibilità di conoscere la ratio decidendi, tanto più che, nel caso di specie, vi è stato pure il riconoscimento di un’attenuante. La pronunzia di primo grado (“Ammenda di € 25.000,00 con diffida: alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori: 1) verso l’11° del primo tempo, iniziato un fitto lancio di oggetti di varia natura (pezzi di ceramica divelti da locali igienici, bottiglie di vetro, seggiolini in plastica, un bengala e simili) nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, reiterando tale pericoloso comportamento, nel corso dell’intera gara, e cagionando in tal modo lesioni personali ad uno spettatore; 2) indirizzato, al 36° del secondo tempo, un coro insultante all’allenatore della squadra avversaria; 3) al termine della gara, incendiato nel proprio settore materiale plastico di varia natura; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”) è del tutto priva di motivazione, non potendosi ritenere tale la mera elencazione dei fatti addebitati alla Nocerina s.r.l., mentre quella d’appello (“Per quant’altro appare del tutto congrua la sanzione irrogata in prime cure dal Giudice Sportivo avutosi riguardo alla gravità delle condotte reiteratamente poste in essere dai propri sostenitori nel corso della gara e al termine della stessa. Avutosi riguardo alla circostanza che l’entità della sanzione, prevista con ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie B, è stata attenuata ex art. 14, comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S.”) si rifugia in una di quelle formule apodittiche e stereotipate (la sanzione inflitta appare assolutamente congrua) che non sono certamente idonee a rendere palese il ragionamento che ha condotto, dapprima, all’individuazione della sanzione che avrebbe dovuto essere comminata in astratto e poi – tenuto conto (ed in quale misura) delle attenuanti - alla determinazione di quella applicata in concreto . 2.3. D’altra parte, sia il Giudice Sportivo che la Corte di Giustizia Federale, pur dando atto della ricorrenza delle attenuanti di cui all’art. 13, 1° comma, lett. a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva (la prima riguardante l’adozione e l’attuazione, da parte della società, di “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” con impiego di adeguate risorse umane e finanziarie; la seconda concernente la cooperazione della società “con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni”), in realtà, ai fini della graduazione della sanzione, sembrano aver considerato soltanto la seconda, trascurando completamente la circostanza – non contestata, né smentita dalla F.I.G.C. - che la società ricorrente, in data 4.10.2011, ha inviato al Giudice Sportivo “la documentazione comprovante un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire comportamenti violenti ed antisportivi della propria tifoseria sia in occasione delle gare interne che in quelle esterne all’uopo impiegando risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo e sin dall’inizio della stagione sportiva sta cooperando con la questura di Salerno e le forze dell’ordine per l’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti e per identificare i responsabili di violazioni con continuo e proficuo scambio di informazioni con i funzionari di polizia. Inoltre la società ha istituito un dettagliato percorso educativo in favore della propria utenza predisponendo degli appositi sportelli presso la propria sede sociale per la diffusione delle informazioni atte a prevenire manifestazioni di violenza in occasione delle trasferte ed a garantire la regolare sottoscrizione della tessera del tifoso”. 2.4. In conclusione, la gravità dei fatti contestati alla ricorrente - anche in considerazione dei danni prodotti all’impianto sportivo, all’integrità fisica di un incolpevole spettatore ed all’immagine dell’intero movimento calcistico - renderebbe adeguata la sanzione “media” dell’ammenda di €. 28.000,00 e tuttavia, ritenute sussistenti entrambe le attenuanti di cui all’art. 13, 1° comma, lett. a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva, valutate complessivamente nella misura di 1/3 e da detrarre dalla pena base, la sanzione da infliggere concretamente alla Nocerina s.r.l. sarà quella dell’ammenda di €. 18.677,00 (diciottomilaseicentosettantasette/00). 3. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), maggiorati di IVA e CAP, in considerazione dell’esito del lodo, sono poste per 2/3 a carico della società ricorrente e compensate per il restante terzo. 4. Gli onorari dell’Arbitro unico, liquidati in complessivi € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), anch’essi maggiorati di IVA e CAP, in considerazione dell’esito del lodo, vengono posti, con il vincolo di solidarietà, per 2/3 a carico della società ricorrente e per il restante terzo a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato della A.S.G. Nocerina s.r.l. e, per l’effetto, applica a quest’ultima la sanzione dell’ammenda di €. 18.677,00 (diciottomilaseicentosettantasette/00) con diffida; b) pone a carico della società ricorrente il pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate come in parte motiva; c) pone a carico della società ricorrente il pagamento dei 2/3 degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati come in parte motiva, col vincolo della solidarietà, ponendo il restante terzo a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sempre con il vincolo della solidarietà; d) pone a carico della ricorrente il pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.; e) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 19 aprile 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Marcello de Luca Tamajo
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