CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: Sig. Pietro Moraschini / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: Sig. Pietro Moraschini / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’ARBITRO UNICO
Avv. Enrico De Giovanni
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0017 del 3 gennaio 2012) promosso da:
Sig. Pietro Moraschini, con l’Avv. Cesare Di Cintio parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza di arbitrato prot. n. 0017 del 3 gennaio 2012 il sig. Pietro Moraschini, rappresentato e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio, del foro di Bergamo, adiva il TNAS deducendo in fatto e in diritto quanto di seguito sintetizzato.
Il 9/10/2011 durante la gara calcistica tra Pol. Zogno 98 V.B. e U.S. Clusone,del Campionato giovanissimi provinciali girone B di Bergamo, a seguito di un provvedimento dell’arbitro si generava uno stato di agitazione, cosicché il Moraschini , massaggiatore dell’U.S. Clusone, entrava in campo e, dopo un diverbio con il direttore di gara lo spintonava; a seguito di tali fatti il Giudice Sportivo infliggeva al Moraschini la sanzione dell’inibizione per anni 3; a seguito di ricorso dell’U.S. Clusone, la Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia con C.U. 29 del 1/12/2011 riduceva la sanzione ad anni 2.
Secondo l’istante tale sanzione è sproporzionata “rispetto ai fatti verificatisi e alla personalità del sig. Moraschini”, e chiede quindi una “riduzione sensibile della sanzione” previo riconoscimento di attenuanti, che l’istante descrive, contestando inoltre la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia, con ampie argomentazioni, per i criteri sanzionatori seguiti, per la conseguente entità della sanzione inflitta e per la mancata considerazione delle attenuanti. Articola quindi una seria di istanze istruttorie e chiede conclusivamente al TNAS, in riforma del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia con C.U. 29 del 1/12/2011 di determinare una minore sanzione, vinte le spese.
La Federazione si costituiva contestando integralmente l’istanza. essa osserva, tra l’altro, che i fatti descritti nel rapporto dell’arbitro sono più gravi di quelli riportati dall’istante (in particolare nel rapporto l’arbitro afferma di essere stato “schiaffeggiato e spintonato”) , rilevando la gravità del fatto che un adulto di 47 anni (il Moraschini) abbia aggredito un ragazzo di 16 anni (l’arbitro), chiedendo il rigetto delle richieste istruttorie e dell’istanza , vinte le spese.
Nominato consensualmente dalle parti l’arbitro unico, in data 23 febbraio 2012 si teneva la prima udienza: parte istante depositava atto recante “proposta di conciliazione”, con richieste istruttorie subordinate all’eventuale fallimento della conciliazione. Concluso con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti discutevano sulle istanze istruttorie: parte istante insisteva per l’acquisizione delle prove testimoniali e dell’interrogatorio del Moraschini.
La difesa della parte intimata si opponeva alle istanze istruttorie presentate dalla difesa del Sig. Moraschini in quanto volte a dimostrare circostanze che non sono considerabili attenuanti nel mondo sportivo e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere e, avendo replicato in udienza, rinunciava al deposito di replica scritta.
L’Arbitro unico si riservava di decidere sulle istanze istruttorie e fissava comunque l’udienza del 3 aprile 2012.
Con provvedimento 8 marzo 2012 veniva sciolta la predetta riserva con rigetto delle istanze istruttorie di parte istante pèer i motivi che si leggono nel provvedimento; veniva inoltre confermata l’udienza di discussione del 3 aprile 2012.
Nell'udienza di discussione l'istante depositava memoria conclusionale; parte resistente non si opponeva al deposito, previa concessione di un termine per il deposito di repliche.
Le parti, quindi, discutevano ribadendo le proprie argomentazioni e conclusioni e il Giudice riservava la decisione, concedendo il ricordato termine per repliche alla parte resistente.
La FIGC depositava entro il termine predetto memoria di replica.
Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti
MOTIVI
1. Come si è rammentato i fatti oggetto della sanzione sono descritti nel rapporto del giudice di gara; ai sensi dell'art.35 CGS il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (comma 1.1), come peraltro riconosciuto della stesso Moraschini; la veridicità di tale referto può porsi in dubbio solo nei ristrettissimi e specifici casi e nelle tassative modalità fissate nel comma 1.2.
Alla luce di tali disposizioni si ritiene di dover respingere la richiesta dell’istante di muovere dalla ricostruzione dei fatti fornita nell’istanza di arbitrato, solo in parte coincidente con quella del rapporto: pertanto le valutazioni e le motivazioni che seguono saranno appunto basate sui fatti come ricostruiti nel rapporto arbitrale; né potranno essere ritenute rilevanti altre circostanze, contestuali ai fatti descritti nel referto ma non descritte in alcun modo nel medesimo, e dedotti dalla parte istante, poiché si ritiene che la regola della non contestabilità del rapporto e della sua piena valenza probatoria si estenda anche ai fatti contestuali con quelli descritti nel rapporto e che, non essendo stati ritenuti rilevanti dal giudice di gara e quindi inseriti nel predetto documento, non hanno trovato considerazione né ingresso alcuno nella ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto (sul valore probatorio del referto arbitrale si veda fra gli altri lodi : TNAS 9 marzo 2011, in A.C. NOVARA per COSTANTINO, prot. 2613 del 29 novembre 2010).
A conferma di ciò si vedano i commi 1.3 dell’art. 35, relativo ai tassativi casi in cui può farsi ricorso a diverse e specifiche fonti di prova, e il comma 2.1, ove si statuisce che il rapporto è l’unica fonte di prova anche in relazione ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, con l’unica possibile eccezione costituita da eventuali supplementi e rapporti della Procura federali o dei commissari di campo.
Si conferma, pertanto, quanto già ritenuto nell’ordinanza istruttoria ove si legge: “ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto arbitrale costituisce piena prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell’evento sportivo; la sua efficacia probatoria non può essere posta in dubbio (se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti, che non ricorrono nella fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti descritti né sotto il profilo della completezza del medesimo rapporto. Pertanto non sono ammissibili prove intese non solo a smentire ma anche ad integrare il contenuto del rapporto, quali sono quelle richieste dall’istante.”
Sotto altro profilo si precisa subito che le circostanze di fatto non contestuali a quelle descritte nel rapporto, introdotte nel giudizio da una delle parti e non contestate dall'altra devono ritenersi come acquisite al giudizio in virtù dell'applicazione del principio processuale di non contestazione; il che tuttavia, non equivale ad affermare la rilevanza dei fatti medesimi ai fini del decidere.
In sostanza dunque si ritiene che, sul piano della ricostruzione fattuale, gli avvenimenti verificatisi nel lasso di tempo in cui l'istante ha commesso i fatti oggetto della sanzione o nelle sue strette prossimità (nel caso presente: ingresso in campo durante l'incontro di calcio dilettanti e aggressione ai danni dell'arbitro, consistita nello spingerlo con forza e nel colpirlo con schiaffi) debbano essere presi in considerazione come descritti nel rapporto, con esclusione di ogni altra concorrente circostanza (nel caso di specie i dedotti: tumulto della folla, espressioni profferite dall'arbitro ecc.) mentre le circostanze non strettamente connesse a queste ultime, dedotte dall'istante e non contestate (nella fattispecie: assenza di precedenti disciplinari a carico dell'istante, condotta di vita anteatta irreprensibile , finalità di partecipazione all'attività sportiva giovanile per ragioni ideali ecc.) debbano essere ritenute come sussistenti, salva la valutazione della loro rilevanza ai fini del decidere.
2. Tanto premesso si deve ancora osservare che il giudizio arbitrale esperito dal TNAS va considerato come un giudizio di tipo devolutivo, in cui la questione viene devoluta al Tribunale arbitrale con ampi poteri di cognizione; tuttavia a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio la cognizione del TNAS deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia (soccorrono sul punto numerosi precedenti del TNAS: si veda per tutti, sia sull’effetto devolutivo che sui limiti della valutazione della congruità della sanzione, il lodo 25 luglio 2011, reso in prot. 2724 del 10 dicembre 2010, PASQUI/ F.I.G.C.).
Sulla base dei descritti presupposti si ritiene che, nel caso di specie, la sanzione di due anni di sospensione, in relazione alla violazione contestata e ai fatti come assunti nel presente arbitrato, risulti severa ma certamente non irragionevole, né sproporzionata, né abnorme.
Al riguardo va considerato innanzi tutto quanto correttamente posto in luce dalla Federazione: l'illecito assume particolare gravità poiché commesso da un adulto (di 47 anni) in danno di un minore (il direttore di gara, dell'età di 16 anni); la particolare gravità di siffatte condotte e il notevole disvalore anche morale, oltre che giuridico, costituisce principio generale del diritto, che appresta misure di tutela rafforzata dei minorenni in ogni settore dell’ordinamento e che è già stato sottolineato in passato dal TNAS.
In secondo luogo va osservato che gli eventuali fatti contestuali, comunque non provati alla luce del contenuto del rapporto, non avrebbero comunque potuto elidere la gravità del comportamento dell'istante, poiché nulla può attenuare il disvalore o addirittura giustificare un condotta grave come quella di un’ aggressione da parte di un tesserato maggiorenne ai danni di un direttore di gara minorenne.
In terzo luogo, anche a voler prescindere da ogni pur necessaria considerazione dell'età dei due protagonisti dell'increscioso episodio,ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l'incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile per l'ordinamento sportivo, che deve essere riaffermato con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione delle azioni contro quel bene.
Per quanto concerne poi le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell'istante, si ritiene che, pur essendo esse incontestate, tuttavia non possano assumere rilevanza alcuna ai fini della valutazione dell'entità delle sanzione di cui si discute, da stabilirsi essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Anche in questo caso non si può che riaffermare quanto già ritenuto nell’ordinanza istruttoria e cioè che , con riferimento ai fatti in esame “le prove richieste appaiono irrilevanti ai fini della decisione poiché estranee ai fatti che hanno determinato la sanzione.”
Si ritiene infatti che la sanzione debba essere commisurata innanzi tutto alla gravità dello specifico fatto sanzionato e che le ulteriori circostanze dedotte dall'istante possano avere rilevanza solo in via eventuale, nell'ambito della prudente valutazione del giudicante e in applicazione, cauta ed ipotetica, di istituti generali del diritto; è esatto affermare, come fa la Federazione, che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l'istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari.
Dunque anche in questo caso si ritiene che la decisione impugnata non presenti profili di irragionevolezza o eccessiva afflittività, anche considerando l’intervenuta riduzione dell’originaria sanzione di tre anni, laddove la Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia non ha ritenuto, in assenza di specifiche norme dell’ordinamento federale, di attribuire la pretesa rilevanza alle attenuanti generiche; in altri termini nel caso di specie la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione .
L'insieme di siffatte considerazioni dimostrano che la decisione impugnata è ragionevole e non sproporzionata, cosicché non vi è motivo per ridurre l'entità della sanzione come richiesto dall'istante.
3. Per le spese, alla luce della soccombenza, si dispone di porre a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari dell’arbitro unico, questi ultimi quantificati, alla luce dell’impegno profuso, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento); con specifico riferimento alle spese per assistenza difensiva della Federazione, alla luce della complessità della materia trattata, della natura non lucrativa dell’attività svolta dall’istante nell’ambito e a sostegno dello sport dilettantistico e giovanile, dell’intento perseguito dall’istante volto a poter tornare a fornire il proprio contributo in tale ambito e della personalità del medesimo, si ritiene che sussistano giustificati motivi per non addossare all’istante le spese medesime, che pertanto possono essere equamente compensate.
P.Q.M.
l’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. respinge il ricorso, confermando la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia con C.U. 29 del 1/12/2011;
2. pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari dell’arbitro unico, questi ultimi liquidati, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento);
3. compensa tra le parti le spese di assistenza legale;
4. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato in data 23 aprile 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Enrico De Giovanni