F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S.C. GIOIOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/ NUOVA MELITO DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 99 del 15.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S.C. GIOIOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/ NUOVA MELITO DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 15.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 91 del 18 aprile 2001, in relazione alla gara Gioiosa/Nuova Melito dell’1.4.2001, valida per il Campionato di Promozione, ritenuto che la gara era stata fatta proseguire proforma dall’arbitro, a seguito di una aggressione fisica e verbale da parte del dirigente accompagnatore della società Gioiosa, De Masi Giorgio e di intemperanze dei tifosi, infliggeva alla stessa Società Gioiosa la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di lire 800.000, nonché al dirigente De Masi l’inibizione fino al 4 aprile 2006. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 99 del 15 maggio 2001, accogliendo parzialmente il ricorso proposta dalla A.S.C. Gioiosa, riduceva l’ammenda inflitta a lire 400.000 e l’inibizione al Sig. De Masi fino al 31.12.2005, confermando per il resto la decisione del Giudice Sportivo. Avverso quest’ultima decisione ricorre in appello l’A.S.C. Gioiosa, chiedendo, in via principale, il ripristino del risultato acquisito sul campo, in quanto l’arbitro, a seguito dello schiaffo ricevuto dal dirigente De Masi, avrebbe portato a termine la gara regolarmente nella pienezza delle sue funzioni e, in via subordinata, la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al De Masi. L’appello è infondato e va rigettato. Riferisce il Direttore di gara nel supplemento di rapporto che, al 25° del 2° tempo, il dirigente della Gioiosa De Masi lo colpiva “ripetutamente con calci e pugni in varie parti del corpo” provocandogli escoriazioni e contusioni come da referto medico. Fermato temporaneamente da alcuni calciatori, il De Masi tentava di liberarsi per colpire nuovamente l’arbitro, profferendo nel contempo nei suoi confronti frasi oltraggiose e minacciose. Anche il rapporto dell’Assistente dell’arbitro riferisce di continui sputi e gravi minacce da parte dei sostenitori della Gioiosa Ionica, così come il rapporto del Commissario di campo. In un ulteriore supplemento di referto il Direttore di gara precisava che le sue condizioni psico-fisiche precarie non gli avevano permesso di valutare serenamente e in piena indipendenza di giudizio le azioni di giuoco. In particolare aveva favorito il Gioiosa in occasione della rete segnata e aveva annullato una rete valida segnata dalla Nuova Melito. Sulla base di tali atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata e che appaiono assolutamente coerenti, precisi e concordanti, appare evidente che l’arbitro, sia per la grave aggressione fisica subita, sia per il comportamento minaccioso dei sostenitori della Gioiosa, non era in grado di portare a termine la direzione della gara in piena indipendenza di giudizio. La gara è stata fatta proseguire pro-forma, secondo la corretta applicazione dell’art. 64 delle N.O.I.F., soltanto per garantire l’incolumità fisica della terna arbitrale e per motivi di ordine pubblico. Per quanto concerne il dirigente De Masi Giorgio, la Commissione Disciplinare ha già congruamente ridotto la sanzione inflitta dal primo giudice e il suo gravissimo comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro non consente una ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S.C. Gioiosa di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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