F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00; 1 GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA MIGLIANICO CALCIO/OLYMPIA AGNONESE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00; 1 GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA MIGLIANICO CALCIO/OLYMPIA AGNONESE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011) Il Giudice Sportivo presso presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011, ha inflitto le sanzioni: - di disputare una gara a porte chiuse con decorrenza immediata; - dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta perché durante il secondo tempo dell’incontro Miglianico Calcio/Olympia Agnonese disputatasi il 13.2.2011, dei sostenitori della società sanzionata lanciavano all’indirizzo di un Assistente Arbitrale numerosi sputi che attingevano l’Ufficiale di gara alla schiena e alla nuca e inoltre rivolgevano espressioni gravemente minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Avverso tale provvedimento la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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