FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 2) Esame deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Donato Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale (Nota n. 1276/1232 pf07-08/SP/blp).

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 2) Esame deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Donato Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale (Nota n. 1276/1232 pf07-08/SP/blp). 1. Con provvedimento prot. 18.34 del 24.9.2008 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (da ora anche FIGC) attualmente in vigore e dell’art. 6 del Reg. di disciplina dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, il sig. Donato Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale (già collaboratore dell’Ufficio Indagini FIGC dal 22.10.2002) per avere lo stesso posto in essere condotte ritenute in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (da ora anche CGS) e dall’art. 10, commi 3 e 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (da ora anche NOIF). Il procedimento de quo ha tratto origine da un Comunicato Ufficiale (C.U. n. 41 del 4.5.2006) emesso dal Comitato Regionale Puglia dal quale risultava che il sig. Lavermicocca avesse prestato la propria opera in favore della società calcistica Juventus F.C. s.p.a. svolgendo le attività di responsabile tecnico, in occasione di un raduno selettivo per giovani calciatori svoltosi in data 8.5.2006 presso il Centro Sportivo Tonino Rana di Carbonara Bari. 2. L’istruttoria promossa dal Procuratore federale ha permesso di accertare che nel corso degli anni 2004/2007 il sig. Donato Lavermicocca ha svolto attività di controllo gara in relazione a partite in cui era impegnata la società Juventus F.C., e ciò, in particolare, nel corso delle gare Lecce - Juventus del 14.11.2004; Lecce - Juventus del 23.10.2005; Martina - Juventus del 19.8.2006; Bari - Juventus del 3.6.2007; che il sig. Lavermicocca ha ricoperto incarichi formali nell’ambito della società Juventus F.C. nella stagione sportiva 1997/1998 e dalla stagione sportiva 2000/2001 in modo ininterrotto fino alla stagione sportiva 2005/2006 (come d’altronde attestato da comunicazione inviata dalla medesima società Juventus F.C. alla Procura Federale, prot. n. 720/18.8.2008). Dalla documentazione raccolta in sede di istruttoria emerge quindi che l’incolpato ha svolto una serie di incarichi retribuiti (per i quali era anche previsto il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei predetti incarichi). In particolare, nelle stagioni sportive 2002-2003, 2003-2004 ha svolto l’incarico di consulenza sportiva, in regime di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto la visione di gare e la segnalazione di giocatori che, per qualità tecnicoorganizzative potevano essere potenzialmente inseriti nelle squadre della Juventus F.C., mentre nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 ha svolto l’incarico di osservatore sportivo, sempre in regime di collaborazione coordinata e continuativa, al fine specifico di monitorare, seguendo varie partite in Italia ed all’Estero indicate dalla Società medesima, calciatori segnalati dalla Juventus F.C. o anche individuati su iniziativa personale. In tale veste il sig. Lavermicocca risulta inoltre che abbia partecipato, sempre per conto della Juventus F.C. al raduno selettivo per giovani calciatori svoltosi in data 8.5.2006 presso il Centro Sportivo Tonino Rana di Carbonara-Bari. 3. Questi stessi fatti risultano in parte ammessi dalle seguenti dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nel corso dell’audizione personale (avvenuta in data 17.7.2008),: ho ricevuto incarico formale dalla Juventus F.C., nell’anno 1993 (stagione sportiva 1993/1994), perché mi occupassi, in particolare, del settore giovanile nell’ambito della Regione Puglia. Si trattava di un incarico che non prevedeva una formalizzazione contrattuale, né la corresponsione di alcun compenso, fatta eccezione per il rimborso spese che mi venne concesso solo dopo tre/quattro anni dal conferimento dell’incarico. (…) Tale attività per conto della Società Juventus F.C. è stata svolta fino all’anno 2003, in quanto, in quest’ultimo anno, ho assunto l’incarico di collaboratore per l’Ufficio Indagini della FIGC, in conseguenza del quale ho provveduto a telefonare alla società Juventus F.C., essendo consapevole della sopraggiunta incompatibilità. Mi rammarico perché in quell’occasione non provvidi a fare seguire la telefonata con una lettera formale, comportamento che riconosco essere stata una mia leggerezza. Rappresentai tale situazione direttamente ai capi osservatori della Società juventina”. Nel prosieguo di tale audizione lo stesso Lavermicocca ha poi altresì affermato: “pur avendo dismesso formalmente l’incarico per conto della Società juventina, ho continuato a prestare, talvolta, la mia opera per tale società sportiva, ritenendo, comunque di essere fuori da ogni incarico societario. Effettivamente, in occasione di tale raduno di cui al C.U. n. 41 del 4.5.2006, non avendo operato una disdetta scritta riguardo all’incarico di osservatore, mi prestai, insieme al sig. Giuseppe Greco, a rappresentare la società Juventus in quella circostanza. (…) Confermo di avere svolto, nel corso degli anni 2004/2007, una serie di controlli di gara in relazione a partite in cui era impegnata la società Juventus F.C., in particolare per le gare Lecce - Juventus del 14.11.2004, Lecce - Juventus del 23.10.2005, Martina - Juventus del 19.8.2006, Bari - Juventus del 3.6.2007, attività da me svolta con la massima serietà ed il massimo scrupolo istituzionale”. DIRITTO 1. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva ritiene che i fatti addebitati dalla Procura Federale al sig. Donato Lavermicocca siano indubbiamente fondati. Ed invero, sul piano documentale, esistono numerosi, inconfutabili riscontri forniti dai vari contratti di consulenza retribuita, in qualità di osservatore sportivo, intercorsi con la Juventus F.C. s.p.a, in modo continuativo fino alla stagione sportiva 2005/2006, nonché dalle relative ricevute dei compensi e rimborsi spese percepiti nello stesso periodo. In particolare, dalla documentazione allegata ed anche da alcune ammissioni dell’incolpato in sede di audizione personale si ricava che il sig. Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale e già dell’ufficio indagini della FIGC a decorrere dall’anno 2002, ha svolto anche l‘incarico, nel corso degli anni 2004-2007, del controllo gara relativamente a partite nelle quali, tra le altre, era impegnata la Juventus F.C., mentre nel medesimo periodo effettuava una consulenza retribuita, avente ad oggetto essenzialmente la segnalazione di giovani calciatori promettenti, a favore della stessa Juventus F.C. s.p.a, in relazione ai quali, in caso di loro inserimento nelle squadre della predetta società era previsto un compenso aggiuntivo per il Lavermicocca. 2. Da questo quadro fattuale emerge dunque con chiarezza che gli addebiti della Procura federale a carico dell’incolpato Donato Lavermicocca rientrano pienamente nell’ambito di previsione delle due disposizioni citate nell’atto di deferimento, in quanto lo stesso Lavermicocca si è trovato nel periodo indicato in una situazione di palese conflitto di interessi. Tale situazione in ogni caso appare in contrasto con il suo dovere, quale componente di un Organo di giustizia sportiva, di comportarsi, nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, in conformità ai principi di lealtà, correttezza e probità, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dello svolgimento dei fatti. Tanto più che proprio in conformità a questi principi l’art. 10, comma 3, delle NOIF dell’epoca esprime un dovere generale di comportamento, stabilendo appunto che non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o comunque da attività inerenti al trasferimento dei calciatori. Ebbene, questa grave situazione di incompatibilità non veniva dall’incolpato rimossa, in palese violazione dei predetti doveri di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dal citato art. 1 del Codice di giustizia sportiva, alla cui stregua lo stesso Lavermicocca, in ragione del predetto incarico federale, era – nei termini di cui al medesimo art. 1 – tenuto all’osservanza delle norme dell’ordinamento federale. E dunque l’incompatibilità tra le condotte poste in essere dall’incolpato e lo status di collaboratore della Procura Federale realizza una palese violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità oggetto dell’art. 1 del CGS, oltre che dell’art. 10, comma 3 delle NOIF, ripetutamente citato. 3. La sussistenza delle prospettate violazioni, da parte dell’incolpato sig. Donato Lavermicocca, delle suddette norme indicate nell’atto di deferimento della Procura Federale legittimano pertanto l’adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto FIGC e dell’art. 6 del Regolamento di disciplina degli Organi di giustizia sportiva. Nella irrogazione della relativa sanzione disciplinare, la Commissione di garanzia deve peraltro tenere conto delle circostanze che riguardano il caso di specie. Innanzi tutto va considerato che le violazioni accertate riguardano condotte dell’incolpato, le quali non sono direttamente causative di eventi dannosi specificamente addebitati, ma che invece essenzialmente si traducono nella generica messa in pericolo del principio comportamentale dell’indipendenza e dell’autonomia, la cui osservanza risulta particolarmente necessaria per i componenti di Organi di giustizia federali. Ciò premesso, la Commissione di garanzia, ponderando, da un lato, la gravità in sé della condotta tenuta dall’incolpato e, dall’altro lato, il carattere meramente potenziale degli effetti dannosi conseguenti, ritiene che, nella specie, debba essere irrogata all’incolpato medesimo la sanzione disciplinare, applicabile a tutti i dirigenti, soci e tesserati, della “inibizione temporanea” a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dello svolgimento dei fatti. Nella determinazione della sanzione da irrogare deve essere però considerato che, anche riguardo agli illeciti disciplinari, in caso di successione temporale tra norme sanzionatorie astrattamente applicabili, non solo occorre fare riferimento alla sanzione specificamente prevista per quella data fattispecie, ma si deve anche fare ricorso al principio generale della applicabilità della norma più favorevole all’incolpato. 4. Pertanto, nella vicenda in esame, considerato che l’art. 19, comma 1 lett. h), del vigente Codice di giustizia sportiva riproduce negli stessi termini la disposizione sulla “inibizione temporanea” a carico dei medesimi soggetti già indicati dal citato art. 14 del previgente Codice di giustizia sportiva, va tenuto presente, ai fini della sanzione disciplinare da irrogare, che il 26 maggio 2008 è stato pubblicato il Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva. Tale testo normativo si attaglia specificamente alla fattispecie in esame, poiché ha ad oggetto “la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva e le relative sanzioni, nonché la procedura per la loro irrogazione”. In questo quadro, l’art. 4, comma 1, lett. c), prevede la sanzione della “sospensione delle funzioni fino ad un anno”, sostanzialmente corrispondente, sotto il profilo del contenuto sanzionatorio, a quello della “inibizione”, ma più favorevole all’incolpato poiché prevede un preciso limite massimo di durata fissato dalla medesima disposizione regolamentare, anziché, come nel citato art. 14, un limite massimo di durata discrezionalmente fissato dall’organo disciplinare. Ad avviso della Commissione di garanzia, pertanto, nella specie, va irrogata all’incolpato la sanzione della sospensione-inibizione per un anno allo svolgimento delle funzioni inerenti al suo incarico in seno alla FIGC. PER QUESTI MOTIVI La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara il sig. Donato Lavermicocca responsabile delle infrazioni di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva e art. 10, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (nel testo vigente all’epoca dei fatti) ed infligge all’incolpato la sanzione della sospensione-inibizione a svolgere per un anno le funzioni inerenti al suo incarico presso la Procura Federale della FIGC.
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