FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11 1) Esame Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Maurizio Stoffella in relazione alla segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento (nota n. 2690/1593pf09-10/SP/blp del 27 ottobre 2010)
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11
1) Esame Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Maurizio Stoffella in
relazione alla segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento
(nota n. 2690/1593pf09-10/SP/blp del 27 ottobre 2010)
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il 14 aprile 2010 sul campo sportivo di Pinzolo (TN), nell’ambito del Campionato Juniores della
Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, fu disputata la gara tra le
compagini della A.C. Pinzolo Campiglio e della U.S. Arco 1895. L’arbitro fuori quadro Silvano
Chistè, che aveva diretto la gara, nel rituale Rapporto e più in particolare nello spazio destinato alle
“Misure d’ordine prese dalla Società” annotò “NESSUNA RICHIESTA PRESENTATA”. In
riferimento a tale annotazione il Giudice Sportivo Maurizio Stoffella, del menzionato Comitato
Provinciale, nella seduta del 21 aprile 2010 irrogò alla società Pinzolo Campiglio l’ammenda di
euro 60,00 “per mancata presenza o richiesta della forza pubblica” (implicitamente ma
evidentemente richiamando l’obbligo che l’art. 62, comma 4, delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C. pone a carico delle società ospitanti affinché per l’occasione della gara richiedano
tempestivamente alle competenti autorità di rendere disponibile la forza pubblica in misura
adeguata). Il provvedimento sanzionatorio venne pubblicato nel Comunicato Ufficiale n, 57 in data
22 aprile 2010 del Comitato trentino.
Nel frattempo l’A.C. Pinzolo Campiglio aveva comunicato via fax il 19 aprile 2010 al Comitato
Provinciale Autonomo di Trento che nello spogliatoio dell’arbitro era stata rinvenuta copia (allegata
al fax) della richiesta ai Carabinieri di Carisolo della forza pubblica per la gara del 14 aprile 2010.
Con altra comunicazione via fax del 23 aprile 2010, ribadendo che la copia della richiesta era stata
rinvenuta sul pavimento dello spogliatoio dell’arbitro, chiese al Giudice Sportivo di revocare la
sanzione applicatale.
Sopravvenne a questo punto altro provvedimento, in data 28 aprile 2010, del Giudice Stoffella, che
stabilì non dovuta l’ammenda precedentemente inflitta alla società Pinzolo Campiglio “in quanto
l’arbitro, interpellato, con supplemento di rapporto conferma la propria dimenticanza nel rapporto
di gara” (Comunicato Ufficiale n. 58 del 29 aprile 2010).
Senonché l’arbitro Silvano Chistè, avuta cognizione di tale secondo provvedimento del Giudice,
con lettera del 3 maggio 2010 indirizzata al Presidente della Sezione A.I.A. di Trento (e inoltrata il
6 maggio 2010 al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e da questo il 7 maggio 2010 alla
Procura Federale della F.I.G.C.) smentì nettamente quanto asserito dal Giudice, così esprimendosi:
“Dichiaro non veritiero l’essere stato interpellato e non veritiero aver prodotto un supplemento di
rapporto. Ribadisco la mancata presenza e richiesta Forza Pubblica. Alla luce di queste mie
dichiarazioni, chiedo ufficialmente la revoca di tale delibera”.
Il Giudice Maurizio Stoffella, informato della contestazione dal Presidente del Comitato
Provinciale, con nota a questo indirizzata il 12 maggio 2010 ammise che effettivamente nel
revocare la sanzione aveva adottato una formula a suo dire usuale, ma non corrispondente alla realtà
“in quanto la società aveva documentato la mancanza”, e si scusò con il Presidente e con il
direttore di gara “inopinatamente richiamato senza averlo fatto”. Nella medesima data del 12
maggio 2010 lo Stoffella con riferimento alle vicende di cui sopra e sotto la dicitura “ERRATA
CORRIGE” deliberò “la revoca della sanzione pecuniaria per mancata presenza o richiesta della
Forza Pubblica, in quanto non dovuta a seguito di documentazione presentata dalla società e non a
seguito di interpello e supplemento di rapporto da parte del direttore di gara” (delibera pubblicata
nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 13 maggio 2010).
Ricevuta la segnalazione con allegata la documentazione di cui sopra il Procuratore Federale
dispose il 25 maggio 2010 opportuni accertamenti relativamente ai fatti in questione, delegando
all’uopo un Sostituto Procuratore nella persona dell’Avv. Leonardo Cotugno e un Collaboratore
nella persona del Dott. Donato Sozzo.
Nell’espletamento del mandato il Collaboratore procedette nei giorni 31 maggio, 1° giugno e 5
giugno 2010 alle audizioni:
‐ di Giorgio Bisegna, Presidente dell’A.C. Pinzolo Campiglio, il quale affermò di
avere personalmente presentato il 30 marzo 2010 la richiesta della Forza Pubblica
ai Carabinieri di Carisolo, di avere appreso dall’accompagnatore ufficiale della
squadra che copia della richiesta era stata inserita nella cartelletta dei documenti
dei calciatori consegnata all’arbitro Chistè, di avere appreso dall’impiegato Tisi
che sabato 17 aprile la copia era stata rinvenuta sul pavimento dello spogliatoio
dell’arbitro e che due giorni dopo e nuovamente il 23 aprile ne era stata data
notizia al Comitato Provinciale di Trento, e infine di averne egli stesso data
notizia per telefono al Giudice Sportivo;
‐ di Dario Lorenzetti, accompagnatore della squadra Pinzolo Campiglio, il quale
affermò che aveva inserito copia della richiesta della Forza Pubblica nella
cartelletta consegnata all’arbitro Chistè, senza peraltro richiamare l’attenzione di
costui sul documento e senza essere interpellato al riguardo;
‐ di Silvano Chistè, arbitro fuori quadro, direttore della gara in questione, il quale
negò che nella cartelletta con i documenti dei calciatori, consegnatagli
dall’accompagnatore, vi fosse la copia della richiesta della Forza Pubblica, negò
che di tale richiesta si fosse comunque parlato, e dichiarò totalmente inventata la
motivazione della deliberazione 28 aprile 2010 del Giudice sportivo;
‐ del Giudice sportivo Maurizio Stoffella, il quale, riconoscendo la paternità dei
documenti e delle delibere in questione, ammise senza difficoltà di avere
utilizzato per la revoca della sanzione una formula di motivazione non
rispondente alla verità, e di ciò si rammaricava e si scusava, ponendo in evidenza
peraltro che con provvedimento successivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale
n. 61 del 13 maggio 2010, aveva rettificato quella motivazione.
Sull’attività svolta il Collaboratore Dott. Sozzo inviò in data 11 giugno 2010 una corposa relazione
al Procuratore Federale, che a sua volta con nota del 16 luglio 2010, in aderenza a quanto previsto
dal Regolamento di Disciplina, informò della vicenda il Presidente della Commissione di Garanzia,
venendo da quest’ultimo invitato – con provvedimento del 22 luglio 2010 - a procedere alla
necessaria attività istruttoria, e autorizzato a utilizzare la documentazione di indagine già acquisita.
Il Procuratore Federale infine con atto del 27 ottobre 2010, su conforme proposta del Sostituto
Procuratore Avv. Leonardo Cotugno e sulla base della documentazione acquisita e delle
dichiarazioni raccolte, ha deferito il Giudice sportivo Maurizio Stoffella al giudizio della
Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per aver posto a fondamento di una propria
delibera ufficiale, quale Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, una
circostanza che sapeva essere non veritiera, così tenendo un comportamento contrario ai
principi di lealtà, correttezza e probità violando in tal modo l’art. 2, comma 1, lett. A) del
Regolamento di Disciplina e l’art. 1, comma 1, del C.G.S.
Nell’imminenza della seduta l’incolpato ha presentato un’istanza per l’applicazione della sanzione
su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva. Comparso personalmente
davanti alla Commissione in data odierna egli ha ammesso la propria responsabilità e ha insistito
nella proposta di patteggiare la sanzione dell’ammonimento, proposta su cui il Procuratore Federale,
pure intervenuto, ha espresso il proprio consenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione di Garanzia, udito il relatore dott. F.S. Borrelli ed esaminata la documentazione
dimessa agli atti, reputa inammissibile l’istanza di patteggiamento, atteso che tale istituto,
riconosciuto dall’art. 23 del Codice di giustizia sportiva nell’ambito delle procedure disciplinari
ordinarie, non è invece contemplato dal Regolamento disciplinare pubblicato il 26 maggio 2008 con
Comunicato ufficiale n. 110/A, che governa con un’impostazione propria, autonoma rispetto al
sistema generale, i procedimenti disciplinari di competenza della Commissione di Garanzia. Né, in
difetto di esplicita menzione dell’istituto e/o di clausole di rinvio, parrebbe corretta
un’interpretazione creativa che giungesse ad una sua applicazione analogica. Il Regolamento
disciplinare infatti è stato varato quando già da tempo si era introdotto il patteggiamento nella
normativa processuale generale, e sarebbe arrischiato sostenere che il mancato richiamo di questo
sia frutto di dimenticanza. D’altronde al livello della Commissione di Garanzia in sede disciplinare
non sono percettibili esigenze deflattive che possano indurre a riguardare con favore una
composizione accelerata e bonaria delle vertenze, mentre la tutela del prestigio degli organi della
Giustizia sportiva richiede piuttosto una misura di rigore sia nell’accurato accertamento dei fatti che
nella valutazione delle eventuali responsabilità.
Per quanto riguarda il merito, il Giudice sportivo Stoffella ha pacificamente ammesso fin dalla
prima contestazione, sia pure con qualche contorsione linguistica, di avere addotto, nel
provvedimento 28 aprile 2010 di revoca dell’ammenda inflitta alla A.C. Pinzolo Campiglio il 21
aprile precedente, una motivazione non rispondente al vero: in quanto l’arbitro Silvano Chistè non
solo non aveva redatto alcun supplemento di rapporto integrativo di una insussistente dimenticanza,
ma addirittura non era stato neppur contattato e interpellato sulla questione della richiesta della
Forza Pubblica. Il riconoscimento dell’incongruità – e per vero della incomprensibilità delle ragioni
– di una motivazione siffatta ha addirittura dato luogo a un provvedimento di rettifica, denominato
“ERRATA CORRIGE”, con cui lo Stoffella ha finalmente spiegato la revoca della sanzione con il
reperimento tardivo della documentazione che dimostrava adempiuto l’obbligo di segnalazione
della gara ai Carabinieri di Carisolo.
Facilitato dalla collaborante condotta preprocessuale e processuale dell’incolpato, l’accertamento
positivo della falsità ideologica da lui commessa in spregio a fondamentali doveri di lealtà,
correttezza e probità esaurisce la materia del presente procedimento, restandone fuori il problema
relativo alle concrete modalità, non esenti da dubbi, di recupero della richiesta indirizzata ai
Carabinieri. In relazione alle quali il Giudice Stoffella ha svolto un ruolo del tutto passivo quale
mero ricettore di informazioni fornitegli, con tanto di documentazione, da altri soggetti.
La Commissione di Garanzia, tenuto conto delle osservazioni sopra formulate, sottolineata in
particolare l’oggettiva legittimità del provvedimento 28 aprile 2010 quanto al suo contenuto di
revoca della ingiusta condanna della società (quantunque incongruamente e falsamente motivato),
ritiene di poter irrogare a Maurizio Stoffella, che nella sua pluridecennale carriera di giudice
sportivo non è mai incorso in altri infortuni, la sanzione minima rappresentata dall’ammonimento.
PER TALI MOTIVI
La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva dichiara inammissibile l’istanza di
patteggiamento avanzata dall’incolpato Maurizio Stoffella; dichiara il medesimo responsabile
dell’addebito disciplinare contestatogli, e gli infligge la sanzione dell’ammonimento prevista
dall’art. 4 lettera a) del Regolamento Disciplinare pubblicato il 26 maggio 2008.
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