FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11 5) Esme Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Avv. Valdo Azzoni in relazione alla nota del Presidente Federale a seguito di segnalazione del Presidente del C.R. Piemonte V.A. (nota n. 1443/1651pf09-10/SP/blp del 15 settembre 2010)

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11 5) Esme Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Avv. Valdo Azzoni in relazione alla nota del Presidente Federale a seguito di segnalazione del Presidente del C.R. Piemonte V.A. (nota n. 1443/1651pf09-10/SP/blp del 15 settembre 2010) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. Con provvedimento prot. n. 353.34 del 16.9.2010 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (da ora anche “FIGC”) e dell’art. 6 del Reg. di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, l’avv. Valdo Azzoni, per rispondere dell’asserita violazione di cui agli artt. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 2 del Reg. di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva. A fondamento del suddetto deferimento il Procuratore federale rilevava che con nota in data 29.3.2010 il Presidente Federale, a seguito di segnalazione provveduta dal Presidente del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta, aveva trasmesso alla Commissione di Garanzia la documentazione concernente un’intervista rilasciata ad un organo di stampa dall’incolpato, all’epoca dei fatti Giudice sportivo della delegazione di Aosta, nella quale il medesimo aveva espresso giudizi sull’operato della Commissione disciplinare territoriale quale Giudice di secondo grado e, più in generale, sul sistema della giustizia sportiva. In particolare, nella citata intervista l’avv. Azzoni aveva qualificato la giustizia sportiva quale “balbettante, confusa ed approssimativa”, la Commissione disciplinare come “dilettantesca”, pervenendo altresì ad affermare che quest’ultima sarebbe “pronta a predicare una cosa e praticarne un’altra, magari inventandosi le cose”. A seguito di rituale richiesta di approfondimento istruttorio formulata dal Presidente della Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento di disciplina per i componenti degli organi di giustizia sportiva e della conseguente apertura del relativo procedimento, l’incaricato collaboratore della Procura federale contattava l’avv. Azzoni al fine di potere concordare una data di audizione del medesimo in merito alle citate sue dichiarazioni. A riscontro di tale richiesta, l’avv. Azzoni informava il collaboratore di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Giudice sportivo. Con successive note in data 28 giugno e 2 luglio 2010, l’avv. Azzoni confermava quanto già comunicato verbalmente in ordine alle rassegnate dimissioni, rinunciando inoltre a comparire ad interrogatorio innanzi ad organi della Giustizia sportiva. A riscontro di formale richiesta inoltrata dal collaboratore incaricato, il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta trasmetteva alla Procura le dimissioni presentate dall’avv. Azzoni, datate 17 giugno 2010 e protocollate presso il citato Comitato in data 25 giugno 2010 Il Procuratore federale ha comunque ritenuto che le dichiarazioni de quibus costituissero una grave lesione della alla reputazione di organismi operanti all’interno della FIGC e, più in generale dell’intero sistema della giustizia federale, integrando così pienamente la violazione dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva. Secondo il Procuratore Federale, inoltre, le dichiarazioni dell’incolpato violerebbero altresì l’art. 2, comma i, lett. a) e b), del Reg. di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, venendo le stesse ritenute contrarie ai principi di lealtà e probità, vertendo, inoltre, su procedimenti incardinati innanzi ad organi di giustizia sportiva. Sulla scorta di tali motivazioni il Procuratore federale procedeva al deferimento dell’avv. Azzoni avanti alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva. 2. Nel premettere che le espressioni manifestate dall’incolpato siano senza dubbio inopportune e non coerenti con i principi espressi dalle norme indicate dal Procuratore federale, si rileva che avendo l’incolpato, nelle more del procedimento disciplinare, presentato immediate ed irrevocabili dimissioni dalla carica in precedenza ricoperta (con comunicazione sottoscritta in data 17 giugno 2010 e protocollata in data 25 giugno 2010), la Commissione ritiene che non vi sia luogo a provvedere in ordine al medesimo avv. Azzoni. P.Q.M. la Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara che non vi è luogo a provvedere a carico dell’avv. Valdo Azzoni.
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