FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11 1) Esame Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Maurizio Stoffella in relazione alla segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento (nota n. 2690/1593pf09-10/SP/blp del 27 ottobre 2010)

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2010-2011 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CG del 04/05/11 1) Esame Deferimento Procuratore Federale del Giudice Sportivo Maurizio Stoffella in relazione alla segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento (nota n. 2690/1593pf09-10/SP/blp del 27 ottobre 2010) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il 14 aprile 2010 sul campo sportivo di Pinzolo (TN), nell’ambito del Campionato Juniores della Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, fu disputata la gara tra le compagini della A.C. Pinzolo Campiglio e della U.S. Arco 1895. L’arbitro fuori quadro Silvano Chistè, che aveva diretto la gara, nel rituale Rapporto e più in particolare nello spazio destinato alle “Misure d’ordine prese dalla Società” annotò “NESSUNA RICHIESTA PRESENTATA”. In riferimento a tale annotazione il Giudice Sportivo Maurizio Stoffella, del menzionato Comitato Provinciale, nella seduta del 21 aprile 2010 irrogò alla società Pinzolo Campiglio l’ammenda di euro 60,00 “per mancata presenza o richiesta della forza pubblica” (implicitamente ma evidentemente richiamando l’obbligo che l’art. 62, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. pone a carico delle società ospitanti affinché per l’occasione della gara richiedano tempestivamente alle competenti autorità di rendere disponibile la forza pubblica in misura adeguata). Il provvedimento sanzionatorio venne pubblicato nel Comunicato Ufficiale n, 57 in data 22 aprile 2010 del Comitato trentino. Nel frattempo l’A.C. Pinzolo Campiglio aveva comunicato via fax il 19 aprile 2010 al Comitato Provinciale Autonomo di Trento che nello spogliatoio dell’arbitro era stata rinvenuta copia (allegata al fax) della richiesta ai Carabinieri di Carisolo della forza pubblica per la gara del 14 aprile 2010. Con altra comunicazione via fax del 23 aprile 2010, ribadendo che la copia della richiesta era stata rinvenuta sul pavimento dello spogliatoio dell’arbitro, chiese al Giudice Sportivo di revocare la sanzione applicatale. Sopravvenne a questo punto altro provvedimento, in data 28 aprile 2010, del Giudice Stoffella, che stabilì non dovuta l’ammenda precedentemente inflitta alla società Pinzolo Campiglio “in quanto l’arbitro, interpellato, con supplemento di rapporto conferma la propria dimenticanza nel rapporto di gara” (Comunicato Ufficiale n. 58 del 29 aprile 2010). Senonché l’arbitro Silvano Chistè, avuta cognizione di tale secondo provvedimento del Giudice, con lettera del 3 maggio 2010 indirizzata al Presidente della Sezione A.I.A. di Trento (e inoltrata il 6 maggio 2010 al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e da questo il 7 maggio 2010 alla Procura Federale della F.I.G.C.) smentì nettamente quanto asserito dal Giudice, così esprimendosi: “Dichiaro non veritiero l’essere stato interpellato e non veritiero aver prodotto un supplemento di rapporto. Ribadisco la mancata presenza e richiesta Forza Pubblica. Alla luce di queste mie dichiarazioni, chiedo ufficialmente la revoca di tale delibera”. Il Giudice Maurizio Stoffella, informato della contestazione dal Presidente del Comitato Provinciale, con nota a questo indirizzata il 12 maggio 2010 ammise che effettivamente nel revocare la sanzione aveva adottato una formula a suo dire usuale, ma non corrispondente alla realtà “in quanto la società aveva documentato la mancanza”, e si scusò con il Presidente e con il direttore di gara “inopinatamente richiamato senza averlo fatto”. Nella medesima data del 12 maggio 2010 lo Stoffella con riferimento alle vicende di cui sopra e sotto la dicitura “ERRATA CORRIGE” deliberò “la revoca della sanzione pecuniaria per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica, in quanto non dovuta a seguito di documentazione presentata dalla società e non a seguito di interpello e supplemento di rapporto da parte del direttore di gara” (delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 13 maggio 2010). Ricevuta la segnalazione con allegata la documentazione di cui sopra il Procuratore Federale dispose il 25 maggio 2010 opportuni accertamenti relativamente ai fatti in questione, delegando all’uopo un Sostituto Procuratore nella persona dell’Avv. Leonardo Cotugno e un Collaboratore nella persona del Dott. Donato Sozzo. Nell’espletamento del mandato il Collaboratore procedette nei giorni 31 maggio, 1° giugno e 5 giugno 2010 alle audizioni: ‐ di Giorgio Bisegna, Presidente dell’A.C. Pinzolo Campiglio, il quale affermò di avere personalmente presentato il 30 marzo 2010 la richiesta della Forza Pubblica ai Carabinieri di Carisolo, di avere appreso dall’accompagnatore ufficiale della squadra che copia della richiesta era stata inserita nella cartelletta dei documenti dei calciatori consegnata all’arbitro Chistè, di avere appreso dall’impiegato Tisi che sabato 17 aprile la copia era stata rinvenuta sul pavimento dello spogliatoio dell’arbitro e che due giorni dopo e nuovamente il 23 aprile ne era stata data notizia al Comitato Provinciale di Trento, e infine di averne egli stesso data notizia per telefono al Giudice Sportivo; ‐ di Dario Lorenzetti, accompagnatore della squadra Pinzolo Campiglio, il quale affermò che aveva inserito copia della richiesta della Forza Pubblica nella cartelletta consegnata all’arbitro Chistè, senza peraltro richiamare l’attenzione di costui sul documento e senza essere interpellato al riguardo; ‐ di Silvano Chistè, arbitro fuori quadro, direttore della gara in questione, il quale negò che nella cartelletta con i documenti dei calciatori, consegnatagli dall’accompagnatore, vi fosse la copia della richiesta della Forza Pubblica, negò che di tale richiesta si fosse comunque parlato, e dichiarò totalmente inventata la motivazione della deliberazione 28 aprile 2010 del Giudice sportivo; ‐ del Giudice sportivo Maurizio Stoffella, il quale, riconoscendo la paternità dei documenti e delle delibere in questione, ammise senza difficoltà di avere utilizzato per la revoca della sanzione una formula di motivazione non rispondente alla verità, e di ciò si rammaricava e si scusava, ponendo in evidenza peraltro che con provvedimento successivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 13 maggio 2010, aveva rettificato quella motivazione. Sull’attività svolta il Collaboratore Dott. Sozzo inviò in data 11 giugno 2010 una corposa relazione al Procuratore Federale, che a sua volta con nota del 16 luglio 2010, in aderenza a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina, informò della vicenda il Presidente della Commissione di Garanzia, venendo da quest’ultimo invitato – con provvedimento del 22 luglio 2010 - a procedere alla necessaria attività istruttoria, e autorizzato a utilizzare la documentazione di indagine già acquisita. Il Procuratore Federale infine con atto del 27 ottobre 2010, su conforme proposta del Sostituto Procuratore Avv. Leonardo Cotugno e sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni raccolte, ha deferito il Giudice sportivo Maurizio Stoffella al giudizio della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva per aver posto a fondamento di una propria delibera ufficiale, quale Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, una circostanza che sapeva essere non veritiera, così tenendo un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità violando in tal modo l’art. 2, comma 1, lett. A) del Regolamento di Disciplina e l’art. 1, comma 1, del C.G.S. Nell’imminenza della seduta l’incolpato ha presentato un’istanza per l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva. Comparso personalmente davanti alla Commissione in data odierna egli ha ammesso la propria responsabilità e ha insistito nella proposta di patteggiare la sanzione dell’ammonimento, proposta su cui il Procuratore Federale, pure intervenuto, ha espresso il proprio consenso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione di Garanzia, udito il relatore dott. F.S. Borrelli ed esaminata la documentazione dimessa agli atti, reputa inammissibile l’istanza di patteggiamento, atteso che tale istituto, riconosciuto dall’art. 23 del Codice di giustizia sportiva nell’ambito delle procedure disciplinari ordinarie, non è invece contemplato dal Regolamento disciplinare pubblicato il 26 maggio 2008 con Comunicato ufficiale n. 110/A, che governa con un’impostazione propria, autonoma rispetto al sistema generale, i procedimenti disciplinari di competenza della Commissione di Garanzia. Né, in difetto di esplicita menzione dell’istituto e/o di clausole di rinvio, parrebbe corretta un’interpretazione creativa che giungesse ad una sua applicazione analogica. Il Regolamento disciplinare infatti è stato varato quando già da tempo si era introdotto il patteggiamento nella normativa processuale generale, e sarebbe arrischiato sostenere che il mancato richiamo di questo sia frutto di dimenticanza. D’altronde al livello della Commissione di Garanzia in sede disciplinare non sono percettibili esigenze deflattive che possano indurre a riguardare con favore una composizione accelerata e bonaria delle vertenze, mentre la tutela del prestigio degli organi della Giustizia sportiva richiede piuttosto una misura di rigore sia nell’accurato accertamento dei fatti che nella valutazione delle eventuali responsabilità. Per quanto riguarda il merito, il Giudice sportivo Stoffella ha pacificamente ammesso fin dalla prima contestazione, sia pure con qualche contorsione linguistica, di avere addotto, nel provvedimento 28 aprile 2010 di revoca dell’ammenda inflitta alla A.C. Pinzolo Campiglio il 21 aprile precedente, una motivazione non rispondente al vero: in quanto l’arbitro Silvano Chistè non solo non aveva redatto alcun supplemento di rapporto integrativo di una insussistente dimenticanza, ma addirittura non era stato neppur contattato e interpellato sulla questione della richiesta della Forza Pubblica. Il riconoscimento dell’incongruità – e per vero della incomprensibilità delle ragioni – di una motivazione siffatta ha addirittura dato luogo a un provvedimento di rettifica, denominato “ERRATA CORRIGE”, con cui lo Stoffella ha finalmente spiegato la revoca della sanzione con il reperimento tardivo della documentazione che dimostrava adempiuto l’obbligo di segnalazione della gara ai Carabinieri di Carisolo. Facilitato dalla collaborante condotta preprocessuale e processuale dell’incolpato, l’accertamento positivo della falsità ideologica da lui commessa in spregio a fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esaurisce la materia del presente procedimento, restandone fuori il problema relativo alle concrete modalità, non esenti da dubbi, di recupero della richiesta indirizzata ai Carabinieri. In relazione alle quali il Giudice Stoffella ha svolto un ruolo del tutto passivo quale mero ricettore di informazioni fornitegli, con tanto di documentazione, da altri soggetti. La Commissione di Garanzia, tenuto conto delle osservazioni sopra formulate, sottolineata in particolare l’oggettiva legittimità del provvedimento 28 aprile 2010 quanto al suo contenuto di revoca della ingiusta condanna della società (quantunque incongruamente e falsamente motivato), ritiene di poter irrogare a Maurizio Stoffella, che nella sua pluridecennale carriera di giudice sportivo non è mai incorso in altri infortuni, la sanzione minima rappresentata dall’ammonimento. PER TALI MOTIVI La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva dichiara inammissibile l’istanza di patteggiamento avanzata dall’incolpato Maurizio Stoffella; dichiara il medesimo responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli, e gli infligge la sanzione dell’ammonimento prevista dall’art. 4 lettera a) del Regolamento Disciplinare pubblicato il 26 maggio 2008.
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