FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/A del 18 Luglio 2008
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/A del 18 Luglio 2008
Il Consiglio Federale
•visto il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
•visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società U.S. Avellino S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente,
a conclusione della quale nella riunione del 9 e 10 luglio 2008 la Commissione ha
accertato per la stessa società il difetto dei requisiti per l’ammissione al campionato di
Prima Divisione (stagione sportiva 2008/2009) di seguito indicati:
-“mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
207.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
-esistenza di debiti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti per € 114.234,63
(saldo c/campionato), come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
-esistenza di debiti nei confronti della F.I.F.A. per CHF 500,00, come certificato dalla
Lega Italiana Calcio Professionistico;
-esistenza di debiti nei confronti delle società F.C. Modena S.p.A., U.S. Grosseto F.C.
S.r.l., Ascoli Calcio 1908 S.p.A., A.C. Chievo Verona S.r.l. e U.S. Lecce S.p.A., per la
mancata corresponsione delle percentuali sugli incassi spettanti alle società ospitate,
come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
-mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2008 compreso, ad alcuni tesserati, come
certificato dalla medesima Lega;
-mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti
dovuti, fino al mese di marzo 2008 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori addetti al settore sportivo, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B),
punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
-mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES,
IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati
entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; nonché, per le medesime
annualità e per le precedenti, attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi
ad accertamenti di imposta divenuti definitivi ed iscritti al ruolo, la cui cartella sia stata
notificata entro il 30 aprile 2008, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 5
del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008”.
•vista la comunicazione in data 11 luglio 2008, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato
la società U.S. AVELLINO S.p.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei
suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza ;
•preso atto della tempestiva presentazione da parte della società U.S. AVELLINO S.p.A.
del ricorso alla Co.Vi.So.C., così come previsto dall’allegato A), paragrafo VII) del
Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
•esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
•visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del
ricorso;
•ritenuto di doversi conformare al suddetto parere favorevole all’ammissione della società
U.S. AVELLINO S.p.A. al campionato di competenza;
•su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e
l’art. 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società U.S. AVELLINO S.p.A. e di disporre, conseguentemente, la
ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2008/2009).