FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 18 Luglio 2008
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 18 Luglio 2008
Il Consiglio Federale
•visto il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
•visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.r.l. e su quanto trasmesso dalla
Lega competente, a conclusione della quale nella riunione del 9 e 10 luglio 2008 la
Commissione ha accertato per la stessa società il difetto dei requisiti per l’ammissione al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2008/2009), di seguito indicati:
-“mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
207.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla
stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti
dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori addetti al settore sportivo, come certificato dalla medesima Lega;
-mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF,
dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti
al settore sportivo, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 4) del Comunicato
Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
-mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES,
IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati
entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; nonché, per le medesime
annualità e per le precedenti, attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad
accertamenti di imposta divenuti definitivi ed iscritti al ruolo, la cui cartella sia stata
notificata entro il 30 aprile 2008, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 5)
del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
-mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.250.263,00;
-mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007”.
•vista la comunicazione in data 11 luglio 2008, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato
la società A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.r.l. di avere accertato a suo carico la
mancanza dei suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza;
•preso atto della tempestiva presentazione da parte della società A.S. LUCCHESE
LIBERTAS S.r.l. del ricorso alla Co.Vi.So.C., così come previsto dall’allegato A),
paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008
•esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
•visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del
ricorso;
•ritenuto di doversi conformare al suddetto parere contrario all’ammissione della società
A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.r.l. al campionato di competenza;
•su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e
l’art. 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.r.l. e di disporre,
conseguentemente, la non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione
sportiva 2008/2009).