FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 18 Luglio 2008

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 18 Luglio 2008 Il Consiglio Federale •visto il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008; •visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società SASSARI TORRES 1903 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale nella riunione del 9 e 10 luglio 2008 la Commissione ha accertato per la stessa società il difetto dei requisiti per l’ammissione al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2008/2009) di seguito indicati: -“mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ad alcuni tesserati, come certificato dalla medesima Lega; -mancato pagamento dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; -mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 638.739,00; -mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007; •vista la comunicazione in data 11 luglio 2008, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società SASSARI TORRES 1903 S.r.l. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza ; •preso atto della tempestiva presentazione da parte della società SASSARI TORRES 1903 S.r.l. del ricorso alla Co.Vi.So.C., così come previsto dall’allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008; •esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; •visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; •ritenuto di doversi conformare al suddetto parere contrario all’ammissione della società SASSARI TORRES 1903 S.r.l. al campionato di competenza; •su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società SASSARI TORRES 1903 S.r.l. e di disporre, conseguentemente, la non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2008/2009).
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