FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. AREZZO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 3.029.940,00; mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società A.C. AREZZO S.p.A di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. AREZZO S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. AREZZO S.p.A. della Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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