FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visto il Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 ; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. ANCONA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato deposito del budget del conto economico, del budget dello stato patrimoniale, del budget del rendiconto finanziario e delle relative note esplicative; mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00 a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio; mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento delle eccezioni relative alla continuità aziendale e dell’impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion) sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009; mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto superamento dell’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società A.C. ANCONA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. ANCONA S.P.A. ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società A.C. ANCONA S.P.A., per il quale è stato formulato parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2010/2011).
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