FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visto il Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 ;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.C. ANCONA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato deposito del budget del conto economico, del budget dello stato patrimoniale,
del budget del rendiconto finanziario e delle relative note esplicative;
mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
marzo 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
800.000,00 a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto
superamento delle eccezioni relative alla continuità aziendale e dell’impossibilità di
esprimere un giudizio (disclaimer of opinion) sul bilancio d’esercizio al 30 giugno
2009;
mancato deposito della relazione della società di revisione attestante l’avvenuto
superamento dell’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of
conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società A.C. ANCONA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Serie B 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. ANCONA S.P.A. ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione
sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli
artt. 3, 8, e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società A.C. ANCONA S.P.A., per il quale è stato formulato
parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la
Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato
di Serie B (stagione sportiva 2010/2011).