FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente,
a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della
stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale
n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.267.227,00;
mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
mancato versamento della tassa di iscrizione al campionato di competenza come
certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla
medesima Lega;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi
IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta
terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per
le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2010.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L. e su quanto trasmesso
dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato
rispetto dei requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A, per i seguenti motivi:
mancato deposito della documentazione comprovante la proprietà dell’impianto
ovvero del contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo
all’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto
1), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010;
mancato deposito della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto che si intende
utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010;
mancato deposito della documentazione tecnica e della richiesta certificazione relative
allo Stadio Giovanni Mari (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero
consentito di effettuare le necessarie verifiche;.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi,
sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L., a conclusione
della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei
requisiti previsti, dal Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale
117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo:
mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri
sportivi ed Organizzativi)
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commisssione
Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato,
ciascuna per quanto di competenza, la società A.C. LEGNANO S.R.L.di avere accertato, a
suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza
Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.C. LEGNANO S.R.L.nel
termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorso non corredato dalla tassa unica, stabilita dal medesimo
comunicato a pena di inammissibilità;
visto il parere espresso dalla Co.Vi.So.C. che ha rilevato sia il mancato versamento della
tassa reclamo, prescritta a pena d’inammissibilità, sia l’assenza nel ricorso di qualsiasi
argomento a confutazione degli inadempimenti già contestati, nonché l’omessa allegazione
di qualsiasi documento idoneo a comprovare il superamento delle carenze contestate in
prima istanza, con la citata comunicazione del 7 luglio 2010;
visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, che ha rilevato il
mancato versamento della tassa di reclamo, prescritta a pena d’inammissibilità e comunque
che il ricorso “è privo di documentazione idonea al superamento di tutte le carenze
contestate in prima istanza”;
visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, che ha
riscontrato l’avvenuto superamento del rilievo contestato in prima istanza;
tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti prescritti per la concessione della Licenza Nazionale 2010/2011, ai
fini dell’ammissione al Campionato competenza;
preso atto che i ricorsi non risultano corredati, come prescritto a pena di inammissibilità,
della tassa unica di euro 9.000,00;
su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere i ricorsi, in base ai pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri
Infrastrutturali e per l’effetto di non concedere alla Società A.C. LEGNANO S.R.L. la
Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato
di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).