FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.267.227,00; mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; mancato versamento della tassa di iscrizione al campionato di competenza come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;  mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A, per i seguenti motivi: mancato deposito della documentazione comprovante la proprietà dell’impianto ovvero del contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; mancato deposito della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; mancato deposito della documentazione tecnica e della richiesta certificazione relative allo Stadio Giovanni Mari (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito di effettuare le necessarie verifiche;. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. LEGNANO S.R.L., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei requisiti previsti, dal Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo: mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi) viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commisssione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società A.C. LEGNANO S.R.L.di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.C. LEGNANO S.R.L.nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso non corredato dalla tassa unica, stabilita dal medesimo comunicato a pena di inammissibilità; visto il parere espresso dalla Co.Vi.So.C. che ha rilevato sia il mancato versamento della tassa reclamo, prescritta a pena d’inammissibilità, sia l’assenza nel ricorso di qualsiasi argomento a confutazione degli inadempimenti già contestati, nonché l’omessa allegazione di qualsiasi documento idoneo a comprovare il superamento delle carenze contestate in prima istanza, con la citata comunicazione del 7 luglio 2010; visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, che ha rilevato il mancato versamento della tassa di reclamo, prescritta a pena d’inammissibilità e comunque che il ricorso “è privo di documentazione idonea al superamento di tutte le carenze contestate in prima istanza”; visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, che ha riscontrato l’avvenuto superamento del rilievo contestato in prima istanza; tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per la concessione della Licenza Nazionale 2010/2011, ai fini dell’ammissione al Campionato competenza; preso atto che i ricorsi non risultano corredati, come prescritto a pena di inammissibilità, della tassa unica di euro 9.000,00; su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere i ricorsi, in base ai pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per l’effetto di non concedere alla Società A.C. LEGNANO S.R.L. la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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