FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 639.409,00; mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; mancato pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2010; vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L., per il quale è stato formulato parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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