FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società U.S. FOGGIA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la
società U.S. FOGGIA S.P.A., di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto
requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Prima Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. FOGGIA S.P.A., nel termine
di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha
presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società U.S. FOGGIA S.P.A. di avere accertato il possesso dei
requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal
C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. FOGGIA S.P.A. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio
2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società U.S. FOGGIA S.P.A. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).