FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come da certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui si allega copia; - mancato pagamento dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2008; - mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2007-30 giugno 2008. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso, da parte della stessa società, dei requisiti previsti dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo - mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi). viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A, di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di I^ Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorsi; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visti i motivati pareri favorevoli espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi all’accoglimento dei ricorsi; preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere i ricorsi della società SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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