FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società SPAL 1907 S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla
base della documentazione prodotta dalla società SPAL 1907 S.P.A., a conclusione della
quale la Commissione ha accertato il mancato possesso, da parte della stessa società, dei
requisiti previsti dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i
seguenti motivi
- il Modulo 7 – Dirigente Responsabile della Gestione risulta mancante dell’atto di
nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione. Tale atto
risulta menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato (Punto 7 del Titolo III
Criteri sportivi ed Organizzativi)
- la documentazione allegata al Modulo 11B – Vice Delegato per la Sicurezza si
riferisce ad un soggetto differente rispetto a quello indicato nel modulo (Punto 11 del
Titolo III Criteri sportivi e Organizzativi).
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato la società SPAL 1907 S.P.A, di avere
accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di I^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società SPAL 1907 S.P.A., nel termine di
decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha
presentato ricorsi;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visti i motivati pareri favorevoli espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri
Sportivi e Organizzativi all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società SPAL 1907 S.P.A di avere accertato il possesso dei
requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal
C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere i ricorsi della società SPAL 1907 S.P.A. e di concedere alla medesima società la
Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).