FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società FONDI CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso
dalla Lega Competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato che lo Stadio
Comunale di Via Arnale Rosso non rispetta le prescrizioni di seguito trascritte sui requisiti
infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010:
- Art.1 (“Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco”)
- Art. 4 (“Panchine e quarto uomo”)
- Art. 9 (“Spogliatoi arbitri”);
- Art. 10 (“Infermeria per giocatori e arbitri”)
- Art. 11 (“Locale per il controllo antidoping”)
- Art. 13 (“Capienza e requisiti dello stadio”)
- Art. 14 (“Sedute individuali”)
- Art. 15 (“Tribune riservate agli spettatori”)
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la
società FONDI CALCIO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di II^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FONDI CALCIO S.R.L., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società FONDI CALCIO S.R.L., di avere accertato il rispetto dei criteri legali ed
economico-finanziari previsti dal Titolo I) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per
l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FONDI CALCIO S.R.L. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio
2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società FONDI CALCIO S.R.L. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).