FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. GAVORRANO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega Competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Malservisi non rispetta le prescrizioni, di seguito trascritte, sui requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010: - Art. 4 (“Panchine e quarto uomo”) - Art. 6 (“Impianto di illuminazione”) - Art. 13 (“Capienza e requisiti dello stadio”) - Art. 14 (“Sedute individuali”) - Art. 15 (“Tribune riservate agli spettatori”) vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società U.S. GAVORRANO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. GAVORRANO S.R.L., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, all’accoglimento del ricorso e ravvisata la sussistenza di ragioni di assoluta eccezionalità tali da consentire l’utilizzo dello stadio indicato dalla società U.S. GAVORRANO S.R.L.; preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. GAVORRANO S.R.L., di avere accertato il rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal Titolo I) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. GAVORRANO S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società U.S. GAVORRANO S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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