FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi,
sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. PRATO S.P.A., a conclusione
della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei
requisiti previsti dal Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale
117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
- mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri
sportivi ed Organizzativi).
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e
Organizzativi ha informato la società A.C. PRATO S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la
mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di II^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. PRATO S.P.A., nel termine
di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha
presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Sportivi e
Organizzativi all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C., ha
informato la società A.C. PRATO S.P.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti
dal Titolo I del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale
ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Infrastrutturali, ha informato la società A.C. PRATO S.P.A. di avere accertato il
possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale
ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società A.C. PRATO S.P.A. e di concedere alla medesima società
la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).