FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
- mancato deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come
certificato dalla medesima Lega;
- mancato pagamento dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori
addetti al settore sportivo;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società VILLACIDRESE CALCIO S.R.L., a conclusione
della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso, da parte della stessa società, dei
requisiti previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per i seguenti motivi
- Mancato deposito della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto che si intende
utilizzare, (Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010).
- Mancato deposito della documentazione tecnica e della richiesta certificazione relative
allo Stadio Comunale di Via Stazione (prevista dalle disposizioni di Lega) che
avrebbero consentito di effettuare le necessarie verifiche.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, a
conclusione della quale la stessa Commissione ha riscontrato il mancato possesso dei requisiti
previsti dal Titolo III – Criteri sportivi ed organizzativi, di cui al C.U. n. 117/A del 25 maggio
2010, per non essere stata depositata alcuna documentazione;
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commissione
Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato la
società VILLACIDRESE CALCIO S.R.L di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione
al campionato di II^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.,
nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorsi;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visti i motivati pareri favorevoli espressi dalla Co.Vi.So.C., dalla Commissione Criteri
Infrastrutturali e dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi all’accoglimento dei
ricorsi;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere i ricorsi della società VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).