DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 23/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PORDENONE CALCIO SSD SRL – CALCIO DELTA PORTO OLLE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°132 del 23/04/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PORDENONE CALCIO SSD SRL - CALCIO DELTA PORTO OLLE
Il giudice sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla societa' Delta Porto Tolle;
- considerato che il preannuncio di reclamo e le relative motivazioni sono pervenute a questo giudice sportivo in data
odierna alle ore 12.39, quindi oltre il termine perentorio disposto dal cu nº 105/a della F.I.G.C relativo all'abbreviazione dei
termini procedurali per le ultime 4 gare del campionato di serie D che testualmente cita " gli eventuali reclami, a norma
dell'art.29 commi 4, 6 e 8 del CGS, dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore
12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara…"
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio di : Pordenone - Delta Porto Tolle 2-0
3) addebita sul conto della societa' Delta Porto Tolle la tassa di reclamo.