F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO VALVA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO VALVA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Valva è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS in relazione all’art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per
comportamento antisportivo avendo schierato nella formazione della Sconosciuta Valva
Sport l’intero organico giovanile di altra società nonché l’art. 1, comma 3, del CGS per
non essersi presentato di fronte agli organismi della Giustizia Sportiva nonché dell’art.
2 lettera c) del Regolamento SGS per aver disatteso i fini istituzionali del SGS nonché
dell’art. 19 del Regolamento SGS per aver costituito una formazione giovanile
iscrivendola a un torneo nazionale, nonostante la mancanza di affiliazione alla Figc ai
sensi dell’art. 15 delle Noif e, infine, dell’art. 16 del Regolamento del Torneo della
Bandiera per aver fatto giocare i ragazzi senza parastinchi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 10/10/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano sufficientemente comprovati dall’attività
istruttoria espletata dalla Procura federale;
- il deferito non si è presentato ne ha fatto pervenire memorie difensive per contrastare
le conclusioni della Procura federale
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO VALVA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
30/09/2012.