F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULLOTTA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULLOTTA – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gullotta è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, 31, comma 1, 33, comma 1 e 38, commi 1 e 3,
del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento all’art. 38, comma 1, delle Noif per
aver di fatto svolto le funzioni di Presidente della Asd Mascalucia in assenza di
sospensione dai ruoli del Settore Tecnico a decorrere dal 2006; nonché aver svolto
attività legata al trasferimento di calciatori nel 2009/10 e aver assunto nella stagione
2010/11 la guida tecnica della squadra Allievi Acd Sporting Misterbianco senza
formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 10/10/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE GULLOTTA responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
10/10/2012.