F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di NAZZARENO CARNOVALE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di NAZZARENO CARNOVALE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Carnovale è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza dell’obbligo di richiedere e ottenere la sospensione dall’Albo dei Tecnici per aver svolto attività dirigenziale nella Società Ad Jonathan Calcio a 5 nella stagione sportiva 2010/11 nonché in relazione all’art. 40, comma 2, delle Noif per non avere comunque richiesto la già indicata sospensione prima di svolgere attività di calciatore in una squadra, ove non era tesserato quale allenatore; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito P.Q.M. dichiara il sig. NAZZARENO CARNOVALE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.
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