F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CANONACO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CANONACO– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Canonaco è stato deferito per violazione dell’art. 30 dello
Statuto federale in relazione all’art. 15 del CGS e dell’art. 1, comma 1, dello stesso
CGS per aver adito la Giustizia Ordinaria senza preventiva autorizzazione allo scopo di
recuperare un credito nei confronti del Cosenza Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 10/10/2012 più l’ammenda di euro 3.000€;
- tenuto conto delle memorie difensive del deferito del 23/09/2011
Ritenuto che:
- il deferito, dagli atti di questo Settore Tecnico, risulta tutt’ora iscritto all’Albo dei
Tecnici e dunque risulta soggetto dell’ordinamento sportivo;
- dalle carte acquisite agli atti del giudizio emerge che tra il deferito e il Cosenza Calcio
non sia intercorso alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni professionali
del dottor Canonaco;
- ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti (fra cui
rientrano anche i Medici sociali e gli Operatori Sanitari, ex art. 16 Regolamento
Settore Tecnico) e Società sportive presupposto essenziale per poter adire il Collegio
Arbitrale in sede di giustizia domestica è l’esistenza di un atto scritto che nella
fattispecie manca;
- pertanto il deferito era legittimato ad adire l’A.G.O. non trovando nell’ambito della
giurisdizione domestica adeguata tutela del diritto vantato;
P.Q.M.
proscioglie il sig. GIUSEPPE CANONACO dall’addebito disciplinare che gli è stato
contestato