F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CANONACO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CANONACO– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Canonaco è stato deferito per violazione dell’art. 30 dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del CGS e dell’art. 1, comma 1, dello stesso CGS per aver adito la Giustizia Ordinaria senza preventiva autorizzazione allo scopo di recuperare un credito nei confronti del Cosenza Calcio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012 più l’ammenda di euro 3.000€; - tenuto conto delle memorie difensive del deferito del 23/09/2011 Ritenuto che: - il deferito, dagli atti di questo Settore Tecnico, risulta tutt’ora iscritto all’Albo dei Tecnici e dunque risulta soggetto dell’ordinamento sportivo; - dalle carte acquisite agli atti del giudizio emerge che tra il deferito e il Cosenza Calcio non sia intercorso alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni professionali del dottor Canonaco; - ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti (fra cui rientrano anche i Medici sociali e gli Operatori Sanitari, ex art. 16 Regolamento Settore Tecnico) e Società sportive presupposto essenziale per poter adire il Collegio Arbitrale in sede di giustizia domestica è l’esistenza di un atto scritto che nella fattispecie manca; - pertanto il deferito era legittimato ad adire l’A.G.O. non trovando nell’ambito della giurisdizione domestica adeguata tutela del diritto vantato; P.Q.M. proscioglie il sig. GIUSEPPE CANONACO dall’addebito disciplinare che gli è stato contestato
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