FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
- mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.250.348,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile,
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IRES relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2008-30
giugno 2009;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2007-30
giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009;
- mancato deposito di copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione
delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2009;
- mancato deposito della nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari
dedicati al pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
158/A del 29 aprile 2011 ;
rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e
che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per
l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.
della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).