FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I)
del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi:
mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, redatta secondo
quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo II) delle N.O.I.F., approvata
dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione sulla gestione e della relazione
del collegio sindacale;
mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. C),
paragrafo VII) delle N.O.I.F., determinato sulla base delle risultanze della relazione
semestrale al 31 dicembre 2010;
mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta anno
2009. Tuttavia risulta pervenuta la comunicazione IVA dalla quale emerge un debito
d’imposta;
mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d’imposta anni 2005, 2006 e
2008;
mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2005-30
giugno 2006, 1° luglio 2006-30 giugno 2007, 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1°
luglio 2008-30 giugno 2009.
• visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato
che lo Stadio S. Vito di Cosenza non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti
dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A
del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Presenza di ostacoli nella fascia di sicurezza;
Art.4 Panchine: Panchina quarto uomo da posizionare a norma;
Art.8 Spogliatoi squadre: Mancano le lavagne;
Art.10 Infermeria: Mancano il telefono e la bombola d’ossigeno;
Art.11 Antidoping: Il locale deve essere attrezzato e suddiviso secondo la norma;
Art.13 Requisiti stadio: Mancato rispetto Det.17/2009: la società di ticketing
(Cosenza Calcio in proprio) non risulta certificata con l’Agenzia delle Entrate. Non
presente il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società
COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.
non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale
n. 158/A del 29 aprile 2011;
rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri
Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha
soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale
per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società COSENZA CALCIO 1914
S.r.l. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).