FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi: mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, redatta secondo quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo II) delle N.O.I.F., approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale; mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle N.O.I.F., determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010; mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta anno 2009. Tuttavia risulta pervenuta la comunicazione IVA dalla quale emerge un debito d’imposta; mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d’imposta anni 2005, 2006 e 2008; mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2005-30 giugno 2006, 1° luglio 2006-30 giugno 2007, 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009. • visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio S. Vito di Cosenza non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: Art.1 Terreno di gioco: Presenza di ostacoli nella fascia di sicurezza; Art.4 Panchine: Panchina quarto uomo da posizionare a norma; Art.8 Spogliatoi squadre: Mancano le lavagne; Art.10 Infermeria: Mancano il telefono e la bombola d’ossigeno; Art.11 Antidoping: Il locale deve essere attrezzato e suddiviso secondo la norma; Art.13 Requisiti stadio: Mancato rispetto Det.17/2009: la società di ticketing (Cosenza Calcio in proprio) non risulta certificata con l’Agenzia delle Entrate. Non presente il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011; rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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