FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi: mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo. mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009; mancato pagamento del debito IRES, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per il periodo d’imposta anno 2007 e mancato pagamento del debito IRAP, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per i periodi d’imposta anni 2004 e 2005. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Flaminio di Roma non rispetta i requisiti previsti dal Titolo II “ Criteri infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: mancato deposito della documentazione comprovante la proprietà dell’impianto ovvero del contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011; mancato deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS dell’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011. mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti, per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2011/2012 ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza, dall’allegato C del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente motivo: Art. 13 Requisiti Stadio: Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS e del D.M. 18 marzo 1996: durante la stagione 2010-11 i sistemi di sicurezza strutturale (recinzione dell’area esterna per prefiltraggio) e di controllo accessi, nonché la delimitazione (recinzione) del terreno di gioco, non sono stati ritenuti adeguati dalla Questura, che ha ripetutamente imposto restrizioni alla disputa delle gare.” viste le comunicazione in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato la società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorsi; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere i ricorsi della società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l., per i quali sono stati formulati pareri contrari dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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