FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società RAVENNA CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009;
mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2008-30
giugno 2009.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società RAVENNA CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Prima Divisione 2011/2012;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione
sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società RAVENNA CALCIO S.r.l., per il quale è stato formulato
parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la
Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato
di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).