FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi:
mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 800.000,00, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie B;
mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 2.879.733,00;
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione
al campionato di Serie B 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A,
nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile
2011 , ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. di avere accertato il
possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, per
l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
• preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. di
avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile
2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Serie B (stagione sportiva 2011/2012).