FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi: mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d’imposta anni 2007, 2008 e 2009; mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2006-30 giugno 2007, 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FOLIGNO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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