FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d’imposta anni 2007, 2008 e
2009;
mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2006-30
giugno 2007, 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Prima Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FOLIGNO CALCIO S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile
2011 , ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei
requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).