FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società SORRENTO CALCIO S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato
che lo Stadio Campo Italia di Sorrento non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A,
previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n.
178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Larghezza della fascia di sicurezza attorno al campo di gioco
inferiore al minimo di m 2,50, per presenza recinzione e griglie acque di scolo;
Art.11 Antidoping: Locale non adeguatamente separato da pubblico e stampa
sportiva (interferenze nei percorsi di accesso);
Art.12 Parcheggi: Assente il parcheggio per pullman squadre e auto direttori di gara,
si usa area transennata nella pubblica via;
Art.13 Requisiti stadio: Capienza insufficiente (2.956), necessità di deroga;
Art.14 Sedute individuali: Deve essere resa ben visibile la numerazione dei posti.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società SORRENTO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo
carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale,
ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società SORRENTO CALCIO S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,
ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società SORRENTO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti
richiesti dal Titolo I del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società SORRENTO CALCIO S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società SORRENTO CALCIO S.r.l. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).